Questo post è dedicato a tutto il personale sanitario. Come concordato ci troviamo una sera per controfirmarlo e inviarlo per PEC a tutti gli ordini e collegi di competenza (medici psicologi tecnici Oss infermieri etc). …..L’obbligarieta’di un farmaco o un vaccino anti Covid può essere imposta solo a sperimentazione conclusa.
Per quanto riguarda gli attuali vaccini fa testo il documento AIFA che in accordo con le case produttrici fissa al Dicembre 2023 la fine della fase 3^ della sperimentazione: “Per confermare l’EFFICACIA e la SICUREZZA di Comirnaty (Pfizer), il titolare dell’autorizzazione all’ immissione in commercio deve fornire la relazione finale sullo studio clinico relativa allo studio C4591001 randomizzato, controllato verso placebo, in cieco per l’osservatore”. L’autorizzazione provvisoria esclude l’obbligatorietà ma permette solo la volontarietà. Qualsiasi forzatura anche indiretta all’inoculazione e’ definita da tutte le convenzioni internazionali “un crimine contro l’umanità “.
Questi principi universali non possono essere violati da nessuna linea guida,circolare o decreto legge e neppure una legge può permettere la violazione di diritti umani universalmente riconosciuti e alla base della Costituzione della Repubblica Italiana . Per quanto riguarda il personale sanitario valgono gli stessi principi.
L’articolo 4 delle disposizioni urgenti di prevenzione del contagio (obbligo vaccinale) parla di vaccini immunizzanti che per ora non sono in commercio perché gli attuali vaccinati possono infettare e infettarsi. In conclusione la vaccinazione come nella stragrande maggioranza dei paesi del modo può essere solo su base volontaria. E’ necessario uno sforzo continuo per informare in modo chiaro e trasparente i singoli cittadini sul rapporto rischi benefici e permettere che la firma al consenso sia fatta liberamente , e ,come le Istituzioni europee hanno determinato, senza alcuna discriminazione fra cittadini vaccinati e non vaccinati.
Vaccino obbligatorio, sospensioni illegittime
Le sospensioni dal lavoro dei sanitari da parte dei datori di lavoro e degli Ordini professionali sono quindi illegittime perché in contrasto con le convenzioni internazionali e con la Costituzione italiana. Il provvedimento emesso dagli Ordini professionali di annotazione nell’albo del predetto provvedimento e della conseguente sospensione dall’esercizio della professione degli iscritti, E’ EMESSO IN ASSENZA DI UNA NORMA ATTRIBUTTIVA DI TALE POTERE , poiché l’art’ 4 comma 6 del DL 44/2021 convertito con modificazioni dalla L.76/2021, non attribuisce tale potere, ne’ altra legge lo conferisce. ASL ed Ordini professionali sono enti pubblici distinti, per cui gli atti amministrativi emesso dal primo non sono efficaci nei confronti dei secondi.
Dott. Daniele Giovanardi. Avv. Manuela Lugli