“Violazione del giusto processo”, Corte Europea dei diritti condanna l’Italia

Violato il giusto processo

di Antonio Amorosi – Muore mentre aspetta giustizia, con altri. La Corte Europea dei diritti dell’uomo dice che aveva diritto a presentare ricorso. La Cassazione lo aveva considerato inammissibile.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per violazione dei principi del giusto processo. Nella sentenza 55064 del 28 ottobre scorso la Corte Europea riscontra che la Cassazione attribuisca un peso sproporzionato agli atti formali, a scapito della sostanza. I criteri previsti dal codice italiano per i ricorsi in Cassazione sono eccessivamente formali, con conseguente violazione dell’art. 6/1 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

La Suprema Corte di Cassazione, rappresenta il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria: in sostanza si presenta ricorso per errori di diritto. Presentare un ricorso in Cassazione richiede degli avvocati abilitati ed è complesso. Però anche se l’ammontare del lavoro in Cassazione incide sul funzionamento dei ricorsi, questi non devono essere interpretati in modo troppo formale, limitando il diritto di accesso e incidendo così sulla sostanza di questo diritto che ha il cittadino.

Violazione del giusto processo, il caso

La persona che presenta ricorso è il gestore di un’impresa commerciale di Catania. A novembre 2003 il proprietario dei negozi che erano stati affittati alla persona notifica una domanda di sfratto. A marzo 2008, il Tribunale di Catania ordina la risoluzione del contratto di affitto, con l’ordine di lasciare i locali. A ottobre 2009, la Corte d’Appello di Catania conferma la sentenza. Ma a marzo 2010 la persona presenta ricorso alla Cassazione, esponendo in circa una cinquantina di pagine una sintesi dell’oggetto della controversia e dello svolgimento del procedimento, indicando i motivi del ricorso e la motivazione della sentenza impugnata, con i reperti e i documenti correttamente presentati. Ma la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Da qui la presentazione di un ulteriore ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo che il 28 ottobre scorso si esprime in favore del ricorrente. Per la Cassazione, invece, questi non aveva indicato, per ciascun motivo, le ipotesi di ricorso. Ma secondo i giudici di Strasburgo i criteri erano stati sufficientemente rispettati.

L’uomo intanto è deceduto. I suoi eredi e chi ricorreva con lui sono però andati avanti.
La prima sezione della CEDU, composta dal presidente Ksenija Turković e dai giudici Péter Paczolay, Alena Poláčková, Gilberto Felici, Erik Wennerström, Raffaele Sabato, Lorena Schembri Orland, e Renata Degener, cancelliere di sezione, hanno deciso che per questo motivo l’Italia dovrà risarcire l’uomo con 9.600 euro più qualsiasi imposta che potrebbe essere dovuta su tale somma.

Secondo i giudici di europei “anche se il carico di lavoro della Corte di Cassazione descritto dal governo rischia di porre difficoltà all’ordinario funzionamento del trattamento dei ricorsi”, il diritto alla giustizia non può essere limitato, cioè “non devono essere interpretate in modo troppo formale per limitare il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto”.

La sentenza non riguarda il solo caso del dirigente catanese. La Corte Europea ha infatti rilevato un intervento rispetto alla legittimità per tre diversi ricorsi, per un totale di otto ricorrenti. Negli altri due ricorsi però, oltre quello dell’uomo, i giudici europei non hanno ravvisato la violazione come nel caso del gestore dell’impresa catanese: nel primo “l’indicazione degli atti del giudizio nel merito era irregolare poiché, per ogni passaggio citato, mancava il rinvio agli atti originari richiesti dalla giurisprudenza interna”, e nel secondo l’avvocato dei ricorrenti “si è limitato a trascrivere gran parte dell’esposizione dei fatti della sentenza della Corte d’appello, le conclusioni dei ricorrenti in appello, parte dell’impugnazione”, come motivazione e dispositivo della sentenza della Corte d’Appello.

www.affaritaliani.it