di Paolo Padoin – Una sentenza della Cassazione, poco pubblicizzata da governo e ministero della salute di Speranza, che sono risultati soccombenti, ha riconosciuto che i danni da vaccinazione non solo imposta, ma soltanto raccomandata da autorità sanitarie (Stato o Regioni), debbono essere risarciti dallo Stato. Draghi e Speranza si preparino dunque a mettere mani al portafoglio dopo la furia vaccinale innescata negli ultimi tempi, con ritorsioni e divieti a chi non si vaccina o addirittura non si può vaccinare.
Proprio mentre il Paese è alle prese con un allarmismo derivante da presunti effetti negativi, legati alla vaccinazione anti Covid-19, si registra una pronuncia della Corte di Cassazione che, come si suol dire, casca a pennello. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 7354/2021 depositata in data 16 marzo 2021, ha sancito un principio decisamente rilevante in tema di risarcimento del danno conseguente a vaccinazione non obbligatoria.
Il caso prende le mosse da un ricorso volto ad ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 1 L. 210/1992, l’indennizzo di cui all’art. 1 L. 229/2005 e l’assegno una tantum di cui all’art. 4 L. 229/2005.
La norma appena citata stabilisce che:
“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.” (cfr. Legge n. 210/1992, Art. 1, primo comma).
La Corte di Cassazione, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma I, L.n. 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto al risarcimento a favore di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità a causa della vaccinazione contro il contagio da virus Epatite A, ha rigettato il ricorso riconoscendo, di fatto, il diritto all’indennizzo richiesto dalla ricorrente.
La Corte ha riconosciuto, inoltre, il nesso causale tra la malattia denunciata dalla ricorrente e la vaccinazione, richiamando la Sent. n. 19365/2015 in tema di accertamento del nesso mediante CTU.
Sì all’indennizzo per i danni da vaccino anche se il siero non è imposto ma semplicemente raccomandato dalla Stato o dalle Regioni. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7354 depositata nel marzo 2021, preso atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 118/2020 (a cui era stata rimessa la questione), ha infatti definitivamente riconosciuto il beneficio economico, previsto dall’articolo 1 della legge 210/1992, a favore di un soggetto che aveva contratto il “lupus eritematoso sistemico” a seguito della vaccinazione “anti epatite A”.
Il giudice di primo grado aveva ravvisato il nesso di causalità ma nulla aveva statuito sulla possibilità di riconoscere l’indennizzo in presenza di vaccinazioni non obbligatorie. La Corte di appello (in sede di rinvio), invece, dopo aver sottolineato che la vaccinazione era stata fortemente incentivata dalla Regione, ha affermato che non poteva farsi alcuna differenza tra l’iniezione “imposta” e quella “raccomandata,” e dunque al ricorrente spettava l’indennizzo.
Proposto ricorso da parte del Ministero della Salute, la Cassazione ha rinviato alla Corte costituzionale la legittimità della mancata previsione dell’indennizzo per i vaccini non obbligatori. E la Consulta (n. 118/2020) ha dichiarato l’illegittimità dell’art 1, co. 1, della legge n. 210/1992 “nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente all’integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da virus dell’epatite A”.
Per la Sezione lavoro dunque ogni questione sul punto appare superata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n 118/2020. Mentre riguardo alla sussistenza del nesso causale tra la malattia denunciata dalla ricorrente e la vaccinazione è sufficiente quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n, 19365/2015 che aveva già dato atto dell’avvenuto accertamento da parte del Tribunale, tramite CTU, del nesso di causalità, e che tale questione non era più esaminabile nel giudizio d’appello, non essendo stata devoluta con l’atto di gravame. È stato così definitivamente respinto il ricorso del Ministero della Salute.
A questo punto Draghi, Speranza, Figliuolo e compagni della vaccinazione a go go ci ripenseranno o, come al solito, tireranno dritti nella considerazione che tanto non pagano loro, ma Pantalone.