Il segretario federale della Lega, sen. Matteo Salvini, é stato rinviato a giudizio dal G.U.P. del Tribunale ordinario di Palermo per i reati di sequestro di persona e di omissioni di atti d’ufficio in merito alla vicenda della nave Ong spagnola “Open Arms”. Salvini ha deluso e molto, in particolare a seguito della decisione “pragmatica”(imposta dall’area liberal-liberista della Lega) di sostenere il Governo guidato dall’economista Mario Draghi, dimostrando di aver perduto il controllo del partito e di non aver portato a grandi risultati (le riaperture dal 26 anticipano solo di quattro giorni la cessazione dell’efficacia delle disposizioni del decreto-legge n. 44/2021 e gli sbarchi sono in aumento, a riprova del mancato cambio di rotta dell’Esecutivo Draghi).
Tuttavia, in merito alla vicenda che lo vede imputato e per la quale sussiste la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato, a noi pare che il decreto del G.U.P., dott. Lorenzo Jannelli, lasci aperti molti dubbi. Per questo motivo riteniamo che Salvini debba essere difeso. La Open Arms, com’é noto, batte bandiera spagnola. Questo significa che é iscritta nei registri navali del Regno di Spagna in cui é indicata anche la proprietá pubblica o privata.
Ora, nel diritto internazionale pubblico, la bandiera costituisce un elemento rilevante, dal momento che rende il natante una “comunitá viaggiante”, o meglio una “proiezione mobile” dello Stato di riferimento. Si applicano, dunque, tutte le leggi, incluse quelle penali, dello Stato di bandiera. Il regolamento UE n. 604/2013 (c.d. Dublino III) del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea e del Parlamento stabilisce, quale regola generale, che sia lo Stato di primo approdo quello che deve farsi carico dei migranti/clandestini dei quali, peraltro, solo una parte ottiene lo status di rifugiato o altre forme di tutela internazionale.
Salvini rinviato a giudizio, processo politico
In ragione di questo, non si vede perché i migranti debbano tutti sbarcare in Italia e non possa prendersene carico lo Stato di bandiera. Inoltre, nel caso in questione, non rileva la Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare nella parte in cui impone l’obbligo di soccorso in mare. Questo non solo viene giá soddisfato dallo Stato di bandiera, ma non puó arrivare anche al punto, di cui all’art. 19 dello stesso Trattato, di non consentire agli Stati costieri di esercitare la facoltá di precludere il passaggio nelle proprie acque territoriali di navi il cui transito sia ritenuto offensivo, concetto che contempla la presenza a bordo di persone prive del titolo per entrare legalmente nel territorio nazionale. Siamo di fronte all’ennesimo processo politico all’italiana di cui il “Capitano” é vittima.
Matteo Impagnatiello
(componente del Comitato scientifico di Unidolomiti)
Daniele Trabucco
(costituzionalista)