“La Costituzione consente di imporre un trattamento sanitario, come sono i vaccini, contro la volontà della persona”, anche se “la possibilità è sottoposta alla condizione che l’obbligo sia previsto da una legge o da un atto equivalente, come il decreto legge”. È quanto osserva su La Stampa Gustavo Zagrebelsky.
Nel suo ‘Vaccino, istruzioni per l’uso’, il costituzionalista afferma che “la vera utilità delle leggi si giudica prima sul terreno della loro necessità, poi su quello della loro esecuzione e infine sulla loro efficacia” e nel caso dei vaccini e di chi non vuole sottoporsi, “si tratta di obbligare, non tutta la popolazione o larghe fasce di essa, ma soltanto medici, infermieri, operatori socio-sanitari”.
E “un obbligo può essere articolato in molti modi”, osserva il giurista, “esclusa la coercizione fisica, naturalmente” ma “si possono prevedere sanzioni penali o amministrative per chi non si adegua, ma esse rispetto al problema concreto e alla sua urgenza sarebbero inutili”.
Obbligo di vaccinazione – “si tratta di questioni che dovrebbero essere esaminate nel momento in cui l’intervento legislativo verrà definito, quando la parola “obbligo” dovrà essere declinata in una forma concreta, utile e praticabile” e “come è noto è diffusa l’opinione secondo la quale l’operatore sanitario in un ospedale o in una Rsa, che rifiuta di vaccinarsi potrebbe – anzi, dovrebbe – essere allontanato dal servizio o almeno dal servizio a contatto con i pazienti o ricoverati, in applicazione delle leggi già vigenti”.
Conclude Zagrebelsky: “Soprattutto andrebbe disciplinata la natura del provvedimento ‘sanzionatorio’ e la tipologia dei possibili ricorsi al giudice. Il problema cui si vuol dar soluzione richiede l’immediata efficacia del provvedimento e l’attenta regolamentazione dello svolgimento del controllo giudiziario”. AGI.IT