Covid, sentenza della Cartabia nel 2018: la legge può obbligare al vaccino

Cartabia la legge può obbligare al vaccino

Il legislatore può scegliere “le modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo“. Parole dell’attuale ministra della Giustizia, Marta Cartabia, messe nero su bianco in qualità di giudice costituzionale relatrice della sentenza numero 5 del 2018, con la quale fu respinto il ricorso della Regione Veneto contro il decreto legge 7 giugno 2017 numero 73, che introduceva l’obbligo per dieci vaccinazioni, sei delle quali fino allora raccomandate.

Un precedente che naturalmente sarà di ausilio per la stessa Guardasigilli, che, come annunciato oggi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta preparando un provvedimento per evitare che operatori sanitari rifiutino di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, mettendo così a rischio i pazienti con i quali entrano in contatto.

La sentenza della Corte costituzionale del 2018 è particolarmente complessa e approfondisce varie questioni legate al rapporto tra Stato e Regioni, alla tutela della salute, dei diritti dei minori e dell’obbligo scolastico.

Vi sono comunque alcuni punti che in qualche modo potrebbero essere richiamati in riferimento all’imposizione dell’obbligo vaccinale contro il Covid. “Occorre anzitutto osservare -si legge nel dispositivo- che la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’articolo 32 Costituzione postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017)“.  (Meluzzi: ”vaccinarsi non è un dovere sociale”, ndr)

“In particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 Costituzione, se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)”.

“Dunque, i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici” e il loro “contemperamento lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo”.

“Questa discrezionalità -si legge ancora nella sentenza- deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)”.

La sentenza infine approfondisce anche la questione della differenza tra raccomandazione ed obbligo, spiegando che “nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici“.

“In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo (tanto che sul piano del diritto all’indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle obbligatorie non subiscono differenze: si veda, da ultimo la sentenza n. 268 del 2017).

di Sergio Amici – adnkronos