La Bce bacchetta l’Italia per il cashback. “Le autorità nazionali sono tenute a consultare la Bce su progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, comprese, in particolare, quelle relative a mezzi di pagamento”, si legge in una lettera inviata il 14 dicembre da Yves Mersch, membro del Comitato esecutivo della Bce al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri in merito al cashback.
L’Eurotower ritiene che l’introduzione di un programma cashback “per strumenti di pagamento elettronici sia sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti e in quanto compromette l’obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili”.
La Bce, sottolinea Mersch, “riconosce che incentivare le transazioni per mezzo di strumenti di pagamento elettronici per l’acquisto di beni e servizi allo scopo di combattere l’evasione fiscale può, in linea generale, costituire un ‘interesse pubblico’ che giustifichi la disincentivazione e la conseguente limitazione dell’uso dei pagamenti in contanti. Tuttavia, tali limitazioni o disincentivi devono rispettare il corso legale delle banconote in euro sancito dagli articoli 128, paragrafo 1 e 282, paragrafo 3, del Trattato. Pertanto, sarebbe necessario dimostrare che le limitazioni che incidono sul corso legale delle banconote in euro siano efficaci per conseguire le finalità pubbliche che legittimamente si intende raggiungere attraverso tali limitazioni. Dovrebbe quindi sussistere una chiara prova che il meccanismo di cashback consenta, di fatto, di conseguire la finalità pubblica della lotta all’evasione fiscale”.
Le limitazioni dirette o indirette ai pagamenti in contanti, si sottolinea ancora, “dovrebbero altresì essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e dovrebbero limitarsi a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, specialmente alla luce del fatto che le misure di cui al decreto del Mef potrebbero spingere i soggetti aderenti a competere per il più alto numero di transazioni effettuate, che, in definitiva, favorirebbe gli aderenti che effettuano un alto numero di transazioni per importi limitati (ossia importi che altrimenti potrebbero essere pagati in moneta)”.
In particolare, si rileva, “il rimborso speciale di 1.500 euro sembra essere progettato per incentivare l’uso di pagamenti elettronici per importi limitati. Qualsiasi ripercussione negativa del cashback proposto dovrebbe essere pertanto attentamente ponderata in funzione dei benefici pubblici previsti. Nel valutare se una limitazione sia proporzionata, si dovrebbero sempre considerare le ripercussioni negative dell’incentivo in questione, nonché se possano essere adottate misure alternative che soddisfino l’obiettivo pertinente e abbiano ripercussioni meno negative”.
Inoltre, sottolinea Mersch, “dovrebbe tenersi presente che la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali che, per varie legittime ragioni, preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento. Il contante è altresì generalmente apprezzato come strumento di pagamento in quanto, quale corso legale, è ampiamente accettato, è rapido e agevola il controllo sulla spesa di chi paga. Costituisce, inoltre, un mezzo di pagamento che consente ai cittadini di regolare istantaneamente un’operazione ed è l’unico metodo di regolamento in denaro della banca centrale e al valore nominale per il quale non sussiste la possibilità giuridica di imporre tariffe per il suo utilizzo. In aggiunta, i pagamenti in contanti non richiedono un’infrastruttura tecnica funzionale e relativi investimenti, e sono sempre disponibili; ciò riveste particolare importanza in caso di un’interruzione della corrente elettrica che renda i pagamenti elettronici indisponibili. Infine, i pagamenti in contanti agevolano l’inclusione dell’intera popolazione nell’economia consentendo a qualsiasi soggetto di regolare in contanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria”.
In questo contesto, la Bce, sottolinea, “ritiene che l’introduzione di un programma cashback per strumenti di pagamento elettronici sia sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti e in quanto compromette l’obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili”. ADNKRONOS