Il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, prof. avv. Giuseppe Conte, con il DPCM 03 novembre 2020 (in vigore dal 06) non ha effettuato, come peraltro ho sempre sostenuto in varie occasioni, alcun approfondimento sull’uso prolungato, in capo ai bimbi di etá compresa dai 06 agli 11 anni, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante l’attivitá didattica. Lo stabilisce, in sede cautelare, il T.A.R. per il Lazio, I sezione, con l’ordinanza n. 7468/2020.
In particolare, il giudice amministrativo, che nell’udienza di merito fissata per il 10 febbraio 2021 valuterá anche se sollevare in via incidentale le questione di legittimitá costituzionale proposte, ha precisato in modo inequivocabile che, in relazione al DPCM impugnato, “non risulta siano stati effettuati approfondimenti sull’incidenza dell’uso di mascherina, per alunni da 06 a 11 anni, sulla salute psico-fisica degli stessi, nè un’analisi del contesto socio-educativo in cui l’obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto, né sulla possibilità che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani causato dall’uso prolungato della mascherina“.
Il T.A.R. per il Lazio dubita che la componente monocratica del Governo abbia svolto un bilanciamento proporzionato e ragionevole tra tutela collettiva e tutela individuale della salute, entrambe tutelate dall’art. 32 della Costituzione vigente. Manca, in conclusione, una specifica istruttutoria che lo stesso giudice amministrativo richiede anche alla luce del parere n. 104/2020 del Comitato tecnico-scientifico il quale invitava a tenere in considerazione la situazione epidemiologica locale.
Prof. Daniele Trabucco (Costituzionalista)