Stato di emergenza: mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi, tranne in casa

Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021, con una delibera, lo stato d’emergenza per il Covid. Il Consiglio dei ministri ha approvato, nell’ambito del decreto legge Covid, una norma che proroga il dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre. Con una novità: diventa da subito effettivo l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, se si è vicini a persone non conviventi. E’ quanto emerge dalla riunione del Cdm. Entro il 15 ottobre andrà dunque adottato un nuovo dpcm che confermi o aggiorni le regole anti contagio che sarebbero scadute oggi e che sono invece prorogate.

La mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. E’ la novità che, a quanto si apprende, è stata introdotta dal Consiglio dei ministri nel nuovo decreto Covid. L’obbligo al chiuso era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva ora un’ulteriore stretta e l’obbligo scatta ovunque tranne che nella propria abitazione.

L’obbligo di indossare la mascherina varrà “in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento” da altre persone. E’ questa, a quanto spiegano fonti di governo, la disposizione adottata dal Consiglio dei ministri e relativa al nuovo obbligo che sarà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge Covid. L’obbligo non vale se si è all’aperto in un luogo isolato con persone conviventi.

Il testo introduce l’obbligo di portare sempre con sé le mascherine e prevede anche che le Regioni non possano adottare norme meno restrittive di quelle del governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della Salute. Ai governatori resta la possibilità di adottare ordinanze più restrittive.  ansa

3 thoughts on “Stato di emergenza: mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi, tranne in casa

  1. l’art 2 della legge 8 agosto 1977 n 533 vieta l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento di una persona,in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Poiché le mascherine rientrano nel divieto di cui sopra,dato che il verbale n 39 del CTS stabilisce tra l’altro che le mascherine devono devono essere ffp2 o ffp3 che vanno usate in ambito ospedaliero o assistenziale.Tutte le altre mascherine in commercio non sono ne dispositivi medici o dispositivi di protezione individuale e di conseguenza a mio avviso non rientrano nel giustificato motivo e, pertanto, la loro imposizione sempre a mio avviso ,è un mero atto di arbitrio che ci costringe a violare la legge non solo noi ma anche chi materialmente commina le sanzioni.Pertanto sempre secondo me,andrebbero denunciati per istigazione a violare la legge.

  2. Cosa possono fare le regioni di più restrittivo… fare indossare mascherina doppia…
    oppure obbligo di mascherina se è aperta una finestra oppure una porta sull andito se adiacenze ad altre abitazioni… mah

  3. AL GOVERNO SPETTA LA FUNZIONE ESECUTIVA E QUINDI IL COMPITO DI FAR ESEGUIRE LE LEGGI. IN VIA ECCEZIONALE, PERÒ, IL GOVERNO SVOLGE ANCHE UNA FUNZIONE LEGISLATIVA ATTRAVERSO:
    DECRETO LEGGE: ADOTTATO DAL GOVERNO IN CASO DI NECESSITÀ ED URGENZA. PUBBLICATO PROVVISORIAMENTE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DOVRÀ ESSERE CONVERTITO IN LEGGE ENTRO 60 GIORNI ALTRIMENTI PERDE EFFICACIA;

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