Caso Sicilia, l’informazione deve essere affidabile, corretta e chiara

Avv. Alfredo Lonoce  – Con sua ordinanza 22 agosto 2020 n. 33 il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, evidenziando segnali di grave rischio per la salute umana ed il pericolo attuale del diffondersi del virus nell’Isola così disponeva: “Entro le ore 24 del 24 agosto 2020, tutti i migranti presenti negli hotspot ed in ogni Centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio.”
Avverso la suddetta ordinanza il governo proponeva ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al TAR Sicilia con atto notificato il 26/08/2020, depositato telematicamente presso il Tar nella stessa serata, chiedendo in via cautelare un decreto monocratico di sospensione della precitata ordinanza regionale.

In data 27 agosto 2020 il presidente della terza sezione del Tar della Sicilia, dr.ssa Maria Cristina Quiligotti, con suo decreto monocratico accoglieva l’istanza cautelare, sospendeva l’efficacia della citata ordinanza e fissava la camera di consiglio del 17 settembre 2020 per la discussione innanzi al Collegio dell’istanza cautelare e per la decisione sulla conferma o revoca della sospensione concessa inaudita altera parte, in assenza quindi del contraddittorio, atteso che la Regione Sicilia non aveva avuto ancora il tempo di costituirsi nel processo amministrativo instaurato dal governo.
Questi brevemente i fatti storici nella loro espositiva cronologica.

Giornali quotidiani filo governativi, venendo meno al loro compito di fornire una corretta informazione, questa sera riportano così la notizia:

La Repubblica: “Migranti, il Tar sospende l’ordinanza di Musumeci: “Va oltre i poteri delle Regioni”
Il Fatto Quotidiano: Tar dà ragione al governo, sospesa l’ordinanza di Musumeci che voleva cacciare i migranti: “Non emerge aumento del rischio sanitario”

Il Corriere della Sera: Migranti, il Tar sospende ordinanza di Musumeci: «Competenza esclusiva dello Stato» I giudici di Palermo bocciano il provvedimento con il quale il governatore aveva disposto lo sgombero dell’ hotspot e dei centri di accoglienza.
E’ evidente che diffondendo in questo modo la notizia che il Tar Sicilia ha sospeso l’ordinanza del governatore della Regione Sicilia, alla maggior parte delle persone che non conoscono il diritto processuale amministrativo perviene la notizia che il Collegio del Tar ha già deciso il processo accogliendo il ricorso del governo e dando torto alla Regione.

Ho già avuto modo di approfondire con i lettori che mi seguono, l’istituto processuale del decreto monocratico presidenziale di un giudice amministrativo in occasione della questione della segretazione dei documenti riguardanti l’emergenza Covid-19 sottoposta all ’attenzione del Tar Lazio, rimarcando la necessità che ai cittadini debba essere fornita una informazione corretta e chiara per consentir loro di disporre di ogni elemento di conoscenza e di valutazione cui hanno diritto.
Sento quindi la necessità di spiegare nuovamente ai custodi dell’informazione, ai loro lettori e a tutti coloro che avranno la bontà di seguire il ragionamento, che nel processo amministrativo la tutela cautelare in genere ha luogo innanzi allo stesso ufficio giudiziario dinnanzi al quale si svolgerà il giudizio del merito, che sarà un collegio di tre giudici, nel caso dei Tribunali amministrativi e un collegio di cinque componenti nel caso di appello davanti al Consiglio di Stato.
In caso di estrema urgenza, la decisione cautelare può essere provvisoriamente anticipata e adottata senza contraddittorio attraverso un decreto monocratico del Presidente dell’organo giurisdizionale cui dopo l’iscrizione a ruolo è stato assegnato il processo.

La statuizione monocratica di accoglimento dell’istanza cautelare e di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nel caso di specie dell’ordinanza del presidente della Regione Sicilia, è tuttavia interinale, nel senso che il Presidente di Sezione del Tribunale Amministrativo che ha concesso la sospensione deve fissare contestualmente la comparizione delle parti in Camera di Consiglio ed quella udienza, che non è pubblica ed ha luogo nel rispetto del contraddittorio, alla presenza dei soli difensori delle parti, il collegio con sua ordinanza può confermare il decreto di sospensione, o revocarlo, fermo restando che la decisione finale verrà poi adottata con la successiva sentenza che deciderà anche il merito.
Il decreto monocratico, come d’altronde anche l’ordinanza emessa dopo la discussione in camera di consiglio, al contrario della sentenza, che decide anche il merito, vanno motivati soltanto sinteticamente dopo una valutazione limitata al fumus boni iuris (esistenza del diritto) ed al periculum in mora (pericolo nel ritardo), ciò al fine di non interferire nella autonomia del giudice del merito.
Talvolta, all’esito della discussione in camera di consiglio sulla domanda cautelare il giudice, su richiesta delle parti, può decidere subito il merito della controversia con una sentenza in forma semplificata.

Fatta questa indispensabile premessa, per una migliore comprensione di come sono andate le cose, occorre esaminare quello che realmente è successo dal momento che per una totale ignoranza sulle regole che disciplinano un processo amministrativo, o, peggio, per un uso strumentale e fuorviante della espositiva dei fatti, si sta fornendo degli stessi una informazione poco corretta e distorta.
I giudici della terza sezione del Tar della Sicilia non hanno ancora deciso niente, il presidente di quella sezione, ha semplicemente concesso la sospensione con decreto monocratico interinale ed in assenza di contraddittorio, senza pronunciarsi nel merito, attività questa che gli era preclusa ed ha fissato l’udienza in camera di consiglio del 17/09/2020 per la delibazione da parte del collegio della domanda cautelare.

Preciso a tale proposito che il provvedimento cautelare monocratico in genere non viene negato sempre che sussistano le condizioni ed i presupposti minimi per concederlo e per mia esperienza personale posso affermare che viene concesso nello spazio di poche ore.
Questi sono i fatti che vanno esposti ed illustrati nella loro sequenza cronologica, senza forzature, senza confusioni, né libere interpretazioni, nè tentativi di fornirne una versione difforme dalla realtà, e, soprattutto, senza alcuna ipotetica ed inopportuna anticipazione dell’esito di un giudizio che è ancora sub judice.
Fatti, che nessuno può smentire e che i cittadini italiani hanno il diritto di conoscere per comprendere a fondo ogni cosa e capire da quale parte stia chi li vuole ingannare.

Naturalmente resta un’ultima considerazione, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la diffusione colposa e/o dolosa dell’epidemia sono due gravi reati previsti da leggi ordinarie, che nessun atto amministrativo proveniente da un organo governativo o da un organo giurisdizionale può cancellare e conseguentemente dopo il decreto monocratico che viene sbandierato dai media come una vittoria del governo sul presidente della Regione Sicilia quest’ultimo è esonerato da qualsivoglia profilo di responsabilità penale per tutte le eventuali conseguenze letali che dovessero verificarsi per effetto del continuo e libero ingresso via mare nel territorio siciliano di immigrati irregolari positivi al Covid-19 e dalla diffusione dell’epidemia.

Infatti, ogni responsabilità penale ricadrà su quanti, nessuno escluso, con pervicacia omettono di reprimere il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di sorvegliare adeguatamente gli hotspot e su ogni Centro di accoglienza contribuendo con le loro condotte colpevolmente negligenti e qualche volta anche dolose alla diffusione dell’epidemia da Coronavirus sia in Sicilia, che su altre parti del territorio nazionale, dove migranti e clandestini non identificati, fuggiti dai luoghi di accoglienza, circolano liberamente e indisturbati.

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