L’assicurazione per annullamento viaggio: una garanzia di tranquillità

Nella cerchia di emendamenti che sono stati presentati al decreto Rilancio sono previste alcune misure che riguardano le modalità di rimborso per chi ha comprato un biglietto aereo ma poi non ha avuto la possibilità di utilizzarlo perché il volo relativo è stato cancellato per l’emergenza sanitaria. In particolare, le compagnie hanno la possibilità di continuare a emettere i buoni viaggio, vale a dire i voucher, la cui scadenza sarà di 18 mesi. Chi non ha sottoscritto un’assicurazione per annullamento viaggio, pertanto, potrà avvalersi solo di questa opportunità. Nel caso in cui il viaggiatore non abbia intenzione di beneficiare del buono o semplicemente non sia nelle condizioni di farlo, il rimborso del biglietto avverrà in automatico.

La procedura di infrazione

Il nostro Paese nella prima metà di marzo aveva promulgato una legge che avrebbe permesso alle compagnie di mettere a disposizione buoni viaggio come solo mezzo di rimborso. Tuttavia proprio per questo motivo nei confronti dell’Italia era stata intrapresa una procedura di infrazione da parte della UE. In particolare Bruxelles ha preteso la garanzia per tutti gli utenti del rimborso degli importi già versati, in base a quanto definito dal regolamento comunitario n. 261 del 2004. Devono essere i passeggeri, anche se non hanno stipulato un’assicurazione per annullamento viaggio, a poter scegliere tra i voucher, il rimborso in denaro o altre soluzioni di risarcimento.

Il regolamento comunitario

Le compagnie aeree poche settimane fa hanno ricevuto un richiamo anche dall’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. L’ente in una nota aveva fatto sapere che diverse compagnie aeree stavano continuando a utilizzare come causale l’emergenza coronavirus per cancellare i voli in modo da garantire ai passeggeri di quei voli unicamente un voucher a titolo di rimborso. In realtà, dal 3 giugno in poi tutte le cancellazioni che sono state effettuate non avevano niente a che vedere con l’emergenza sanitaria, visto che da quel giorno tutte le restrizioni alla circolazione sono state eliminate; se i voli venivano annullati ciò dipendeva solo da scelte imprenditoriali e commerciali delle compagnie. Il regolamento comunitario, però, non contempla questa possibilità.

Voucher o rimborso?

Per i voli che vengono cancellati per ragioni che non sono correlate in maniera diretta alla pandemia da Covid 19, infatti, il regolamento comunitario non prevede l’elargizione di un buono viaggio, ma impone che al cliente venga rimborsato il prezzo del biglietto nella sua totalità.

Meglio assicurarsi

Risulta evidente che per i viaggiatori che non vogliono avere problemi e che non intendono ritrovarsi in trappola tra richieste di rimborso, cavilli burocratici e rinvii, la sola soluzione da adottare è la stipula di un‘assicurazione per annullamento viaggio. Le polizze viaggio in realtà mettono a disposizione una gamma molto vasta di coperture, così che i viaggiatori possano essere risarciti in seguito a un evento dannoso o nel momento in cui si concretizza un inconveniente. Quelle specifiche per l’annullamento del viaggio, in particolare, servono a rimborsare le spese di viaggio che sono già state pagate: non solo la spesa per il biglietto aereo, ma anche quelle che dovranno essere sostenute per la prenotazione del nuovo viaggio, senza dimenticare ovviamente la camera d’albergo.

Le altre coperture più diffuse

Se ci si accinge a sottoscrivere una polizza viaggio, comunque, vale la pena di prendere in esame anche altre coperture. Una delle più frequenti è lo smarrimento dei bagagli, ma si dimostra molto utile anche la copertura sanitaria che si rende necessaria a causa di eventuali problemi di salute o infortuni patiti nel corso del soggiorno. Infine c’è la polizza bagaglio, che prevede una tutela se il bagaglio del cliente viene rubato o smarrito.