Coronavirus, Viminale: GdF controllerà aziende che riaprono

La Guardia di Finanza controllerà le aziende che riaprono per verificare se rientrino tra quelle autorizzate alla ripresa dell’attività. Lo prevede la circolare – firmata dal capo di Gabinetto Matteo Piantedosi – con la quale il Viminale fornisce ai prefetti indicazioni in merito all’applicazione del dpcm del 10 aprile.

A finanzieri, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, potrà essere demandato “lo svolgimento di specifici controlli e riscontri – a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali – circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite”, recita la circolare

Il dpcm, nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce tra le attività consentite il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati: ribadito l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni.

Il decreto conferma, inoltre, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate, ed allarga il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell’articolo 2.

Lo stesso articolo sottopone alcune delle attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell’autorizzazione. Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il prefetto adotti l’eventuale provvedimento di sospensione “sentito il presidente della Regione”.

Un nuovo, specifico obbligo di preventiva comunicazione al prefetto è introdotto pure con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

La circolare ribadisce anche che i prefetti potranno avvalersi, oltre che dell’attività dei competenti servizi delle Aziende sanitarie locali, del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del protocollo governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.  agi.it