SESSO IN CARCERE AI DETENUTI
È parte della proposta di legge che sarà presentata in Parlamento dalla Regione Toscana a guida PD
NO ALLE "CASE CHIUSE" IN CARCERE@GiuseppeConteIT@AlfonsoBonafede@matteosalvinimi@GiorgiaMeloni#bastaaggressioni#salviamolapoliziapenitenziaria pic.twitter.com/HU3ebBk5o4— francesco laura🇮🇹 (@flauraUSPP) February 5, 2020
L’obiettivo è dare uno sbocco normativo al dibattito politico e legislativo sul tema del riconoscimento del diritto soggettivo all’affettività e alla sessualità delle persone detenute. La Commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale, presieduta da Giacomo Bugliani (Pd), ha licenziato con parere favorevole a maggioranza una proposta di legge al Parlamento, primo firmatario Leonardo Marras, capogruppo Pd. I consiglieri di Forza Italia e Lega Nord hanno espresso parere contrario.
La proposta interviene sulle norme che regolano l’ordinamento penitenziario (legge 354/1975 e successive modificazioni). All’articolo 28, che regola i rapporti con la famiglia, si aggiunge il ‘diritto all’affettività’ e si aggiunge un comma che recita ‘Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tal fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi ed auditivi’.
In questo modo si lascia spazio alla definizione della natura di quelli che possono essere i rapporti affettivi con un familiare, un convivente, una semplice amicizia.
All’articolo 30 sui permessi di necessità si sostituisce il secondo comma – ‘Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità’ – con il seguente: ‘Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza’, eliminando il presupposto della ‘eccezionalità’ e della ‘gravità’, da sempre interpretato come legato a lutti o malattie dei familiari.
Si interviene inoltre sull’articolo 39 del Regolamento (dpr n. 230 del 30 giugno 2000) sulla frequenza e durata dei colloqui telefonici, prevedendo che possano essere svolti quotidianamente da tutti i detenuti per una durata massima raddoppiata di venti minuti. Con l’entrata in vigore della legge il diritto di visita dovrà essere garantito in almeno un istituto per Regione. ADNKRONOS