Coppie gay, Consulta: “Desiderare figli non rientra in tutela salute”

La tutela costituzionale della salute non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia, o anche un individuo, reputi essenziale“, come il desiderio di avere figli, “così da rendere incompatibile ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione”. Per questo “non può considerarsi irrazionale e ingiustificata, in termini generali, la preoccupazione legislativa di garantire, a fronte delle nuove tecniche procreative, il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della personalità del nuovo nato”.

E’ quanto sottolinea la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza, depositate oggi, con cui il 18 giugno scorso ha stabilito che non è illegittimo il divieto di procreazione assistita per le coppie gay. Erano stati i tribunali di Pordenone e di Bolzano a sollevare la questione della legittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, là dove vieta alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

I giudici evidenziano una differenza essenziale tra l’adozione e la procreazione medicalmente assistita. “L’adozione presuppone l’esistenza in vita dell’adottando: non serve per dare un figlio a una coppia, ma precipuamente per dare una famiglia al minore che ne è privo. Nel caso dell’adozione, dunque, il minore è già nato ed emerge come specialmente meritevole di tutela”. La Pma, “di contro, serve a dare un figlio non ancora venuto ad esistenza a una coppia (o a un singolo), realizzandone le aspirazioni genitoriali. Il bambino, quindi, deve ancora nascere: non è perciò irragionevole, come si è detto, che il legislatore si preoccupi di garantirgli quelle che, secondo la sua valutazione e alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale, appaiono, in astratto, come le migliori condizioni ‘di partenza’”.  ADNKRONOS