Un’interpretazione giuridica dell’attuale ordinamento rivolta ai Sindaci dei Comuni della provincia di Modena, per poter effettuare ugualmente l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo senza disapplicare la Legge 132/2018 (Decreto Sicurezza). E’ questo il tema della lettera inviata da una serie di associazioni modenesi ai primi cittadini del territorio. Grazie ai giuristi del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Modena è stata individuata – sulla base della giurisprudenza costituzionale e del D.Lgs 286/1998 – una possibile visione delle norme dell’ordinamento che consentirebbe quindi di “neutralizzare” la decisione voluta dal Ministro Salvini.
CGIL, ANPI, ARCI, Coodinamento per la Democrazia Costituzionale e TAM TAM di Pace sono i promotori dell’iniziativa locale, con al aquale ancora una volta vogliono denunciare “la gravità delle politiche sull’immigrazione attuate dal Governo Conte e le terribili conseguenze dell’applicazione del cosiddetto “Decreto Sicurezza”, che si stanno traducendo in morti in mare, divieto di sbarco a persone tratte in salvo dalle navi delle ONG, trasferimenti coatti e senza ragione di donne, uomini e bambini i cui percorsi di integrazione sono spezzati, hanno deciso di realizzare un’iniziativaconcreta per contrastare questa deriva umana e democratica”.
Il cuore dell’interpretazione giuridica “alternativa” si basa sul fatto che “l’iscrizione anagrafica è considerata dal nostro ordinamento un diritto soggettivo a fronte del quale non è concepibile un divieto normativo implicito – cioè non disciplinato da specifiche norme. La norma di cui al ricordato art. 4, comma 1-bis , Dlgs 142/2017 come oggi vigente non deve essere ritenuta pertanto preclusiva in via assoluta del diritto all’iscrizione anagrafica ma soltanto preclusiva dell’iscrizione anagrafica solo sulla base del permesso di soggiorno rilasciato a seguito della domanda di asilo. La condizione indispensabile, risultando la quale diviene obbligatoria l’iscrizione anagrafica dello straniero richiedente asilo, riguarda non tanto il documento “permesso di soggiorno” ma solamente la dimostrazione della “regolare presenza dello straniero sul territorio dello Stato”. Tale presenza è dimostrata dall’esibizione sia del c.d. modello C/3 – col quale si chiede la protezione all’arrivo sul territorio nazionale – oppure tramite la documentazione relativa all’identificazione effettuata dalla questura al momento della presentazione della domanda di asilo“.