MILANO, 08 OTT – La “mancata previsione, da parte della norma regionale” lombarda, “di tempi certi di risposta alle istanze dei fedeli interessati” alla costruzione di una moschea su un territorio comunale crea una situazione di “attesa a tempo indeterminato e di incertezza” che è un “ostacolo all’esplicazione del diritto di libertà religiosa”.
Lo scrive il Tar della Lombardia in una sentenza con cui ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale della legge lombarda ‘per il governo del territorio’ del 2005 in relazione ad alcune norme, esprimendosi sul caso del no da parte del Comune di Sesto Calende (Varese) alla realizzazione di un luogo di culto islamico.
In sostanza, i giudici amministrativi, a seguito del ricorso dell’Associazione comunità islamica ticinese in una vicenda che va avanti da anni, hanno evidenziato profili di “incostituzionalità” della normativa regionale ulteriori rispetto a quelli già messi in luce in una recente sentenza sul caso del no ad una moschea a Castano Primo, nel Milanese. (ANSA)