È stato pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo sulla riserva di codice nella materia penale entrato in vigore il 6 aprile, introducendo nuove fattispecie di reato nel codice penale.
Fra i nuovi reati troviamo quello di ‘Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa’ ex nuovo art. 604-bis, è un altro dei nuovi reati introdotti. (Non c’è bisogno di essere dei geni per capire che, parlando di discriminazione religiosa, ci si riferisca soprattutto all’islam, ndr).
Esso dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
Per tale reato sono previste delle aggravanti. Ad esempio, in caso di minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra nonché una specifica circostanza aggravante ex nuovo art. 604-ter.