Superenalotto e Gratta&Vinci, il governo raddoppia la tassa

Da oggi la fortuna costa il doppio. O meglio, frutterà il doppio alle casse dello Stato. Aumenta la tassazione sulle vincite al Superenalotto e Gratta&Vinci. Da oggi un’aliquota fino al 12% per le vincite superiori a 500 euro. Restano fuori Lotteria Italia, Bingo e scommesse. E’ quanto stabilito dal decreto legge 50/2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96 in tema di «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».

All’articolo 6 (‘Disposizioni in materia di giochi’), secondo comma, si legge che “la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all’otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017”.

QUANTO DIVENTA – Poi, nel comma successivo, si aggiunge: “Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 […] è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017”. Questo significa che – seguendo i vari rimandi di legge in legge, tra decreti precedenti e modificazioni e conversioni – nelle vincite fino a 500 euro la tassazione passa dal 6 all’8% mentre per la quota eccedente i 500 euro arriva al 12%.

QUANTO ERA – La ritenuta unica precedente – che resterà in vigore fino al prossimo 1 ottobre – era pari al 6% ed era stata stabilita dall’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ovvero la legge finanziaria 2005).

LE VECCHIE PERCENTUALI – Le trattenute in vigore fino al dicembre 2004 (pari all’1 e al 2%) sono state modificate, secondo quanto stabiliva la norma di allora: “Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni (che riportava “le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell’1 per cento”), e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 (“il fondo è alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco del lotto nonché dai proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi), sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento”. ADNKRONOS