Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) è il ricovero coatto e forzato del paziente che ha bisogno di cure psichiatriche immediate e che è ritenuto potenzialmente pericoloso per se stesso e per gli altri.
La normativa attualmente vigente stabilisce che tale misura coercitiva sia disposta con ordinanza dal Sindaco del Comune dove risiede la persona nei cui confronti si vuole disporre il trattamento o del comune dove la persona momentaneamente si trova, che in qualità di autorità sanitaria emana il provvedimento. Provvedimento emanato su proposta motivata di un medico, convalidata dalla ASL di competenza. Entro quarantotto ore dal ricovero il provvedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare che, nelle quarantotto ore successive deve provvedere convalidandolo o rigettandolo. Se la misura richiesta non è convalidata, il Sindaco deve disporne l’immediata cessazione. Entro trenta giorni (dalla scadenza del termine di quarantotto ore per la convalida) il Sindaco può proporre ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il Tso. Per quanto riguarda la revoca, qualsiasi persona interessata, congiunto o estraneo, può proporre ricorso chiedendo al Sindaco la revoca o la modifica del provvedimento. La persona sottoposta a Tso, o chiunque vi abbia interesse, può, inoltre, proporre ricorso al tribunale competente per territorio contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Questa è molto succintamente la normativa che disciplina attualmente l’istituto del trattamento sanitario ospedaliero in Italia.
Il primo intervento che riteniamo proponibile riguarda il massimo rafforzamento del sistema di garanzie procedurali, introducendo per lo meno le basilari tutele previste per le persone in stato di arresto. Per quanto ci riguarda, consistendo la misura “de quo” in un atto privativo della libertà personale, a disporre il TSO dovrebbe essere il Pubblico Ministero e non il Sindaco. Il Sindaco assieme ai due medici di cui uno specialista in psichiatria devono solo proporre al P.M. il quale con apposito provvedimento chiede la convalida al Giudice tutelare.
I certificati medici devono contenere le motivazioni specifiche per cui s’intende procedere attraverso un Tso, con espressa indicazione delle misure sanitarie extraospedaliere proposte e rifiutate dal paziente. Il paziente può essere assistito da un legale di fiducia o preso ad esempio nell’elenco dei difensori d’ufficio.
Un altro punto su cui occorre assolutamente intervenire è il divieto di utilizzare strumenti di restrizione meccanica, cioè le procedure che utilizzano la coazione fisica (ad es. lacci, manette, camicie di forza) e/o chimica (terapia del sonno, farmaci stordenti) per limitare i movimenti dell’individuo. Deve essere garantito anche il diritto di visita all’interno dei reparti psichiatrici, come la possibilità di poter comunicare con l’esterno. Questo impone che nel corso della degenza non può essere impedito o limitato in alcun modo il diritto a ricevere visite, al tempo stesso deve essere garantito il diritto della persona di detenere e utilizzare mezzi di comunicazione compatibili con il suo stato. Anche le proroghe della misura coercitiva non possono essere illimitate e pertanto vanno delimitate tassativamente dalla legge con motivazioni altrettanto specifiche.
Nella mia idea di modifica dell’istituto, mi piacerebbe che il giudice tutelare che convalida il TSO si recasse personalmente in ospedale ed esaminasse in concreto il paziente prima di emettere il provvedimento di convalida o di rigetto al trattamento sanitario obbligatorio.
Se devo essere sincero e onesto fino in fondo nei miei confronti e nei confronti del lettore, sono sempre stato contrario a qualsiasi coercizione della libertà personale che non dipenda dalla commissione di un reato. Sono contrario a qualunque intervento di forza “bruta” e ritengo che in questa situazione non si debba per forza intervenire contro la volontà della persona. Quando uno prende la persona con la forza, poi finisce probabilmente anche per legarla al letto o addirittura maltrattarla. Se il paziente non è preso con la forza, non c’è nessuna necessità di altri interventi coercitivi.
Una cosa che non riesco a spiegarmi – ma non sono un medico – è come possa essere possibile che una persona mentalmente disturbata si senta meglio dopo che è di fatto sequestrata contro la sua volontà e sottoposta a trattamenti forzati. Ricordo che fino a poco tempo fa gli omosessuali erano sottoposti a TSO perché ritenuti malati di mente!
Ritengo, infine, che in una democrazia di matrice solidaristico sociale qual è la nostra, non possa esistere salute psicologica senza la libertà perché quando non abbiamo la libertà non siamo più persone umane. Onestamente credo che l’istituto in esame vada rivisto e al più presto per adeguarci a una maggiore umanità della privazione della libertà personale di un potenziale paziente con problemi di natura psicologica.
Vincenzo Musacchio, Giurista