La Costituzione e il salvagente di cemento

 

costituzione-italiana

Attenzione. La nuova formulazione dell’art. 117 della “reformanda” Costituzione Renzi-Boschi pone una serie di vincoli e di condizioni alla potestà legislativa dello Stato. Ovvio il primo : il rispetto della Costituzione. Ci mancherebbe. Non del tutto innovativi e apparentemente logici , ma meno ovvi, gli altri due, :

1-Il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea

2-Il vincolo derivante dagli obblighi internazionali. Se si voleva cambiare, su questi due punti c’era molto da fare. E certo non era facile .

Vediamo il perché. Rispetto al primo va chiarito che l’ Europa non è uno Stato e nemmeno un Superstato,né una federazione o una confederazione. E’ un ‘unione sul cui valore e significato giuridico-istituzionale sembra non si sia discusso abbastanza.O forse si è preferito non farlo. C’è l’unione monetaria, c’è una vacillante permeabilità delle frontiere interne ed esterne, ci sono accordi sovranazionali circa il funzionamento degli organi dell’unione, ma non c’è una politica estera comune, né una difesa comune, né tante altre forme e strutture politico- giuridiche tipiche di una forma statuale unitaria o almeno coesa, cui peraltro la UE non corrisponde.

Può succedere, ed è successo, che alcuni stati UE entrino in guerra contro qualcuno ( vedi il caso Libia), che altri paesi europei si dissocino o si defilino o facciano il minimo possibile per salvare o simulare un’apparente unione. Ma quella guerra ha evidenziato conflitti di interessi fra gli stessi stati membri della UE, e non è cosa da poco per un’ “unione”. Infatti, che unione è questa ? E forse è meglio che non lo sia.

Inoltre la UE non ha una vera e propria Costituzione, ma è solo riuscita faticosamente a formulare un documento propedeutico, detto Trattato Costituzionale che però non riveste, né può rivestire compiutamente, la funzione di Costituzione, e infatti non ne assume la denominazione, in assenza di una vera e propria entità statuale di riferimento. Costituzione di che e di chi e legittimamente formulata ed emanata da chi e su quali basi di diritto ? Per ancorare una Costituzione nazionale ad un ordinamento costituzione di superiore livello , occorrerebbe almeno che in termini di diritto fossero state istituite e sancite inequivocabilmente sia la “nuova entità statuale politico-territoriale continentale sovranazionale” sia la relativa, e necessaria, Costituzione. Non esistono in modo formale e definitivo né l’una né l’altra, che peraltro dovrebbero essere intimamente legate ed interdipendenti. Quale connessione giuridica e gerarchica ci può essere fra entità o inconsistenti o indefinite o perlomeno incompiute e imperfette ? Come porre e anteporre in Costituzione il rispetto di vincoli ad ordinamenti della UE che in termini di diritto ordinamenti veri e propri non sono, ma solo accordi o trattati sovranazionali? Accordi o trattati che poco o nulla hanno a che fare con una vera e propria “ingegneria costituzionale” europea ( il Trattato Costituzionale) che se non definitivamente abortita è quanto meno riferibile tutt’al più ad una incerta gestazione, non ben diagnosticata ?

In questo quadro a quali obblighi internazionali si può fare riferimento , non appare affatto chiaro . Già il termine obblighi suscita perplessità : altro sarebbe parlare di reciproci impegni assunti, di trattati bilaterali o di quadri di riferimento internazionali meno generici e indefiniti. Certo è che l’UE come entità giuridica appare più un rompicapo che una solida costruzione istituzionale. E infatti tende a perdere pezzi. Ancorarsi ulteriormente e più rigidamente ad una realtà così malamente strutturata , se non pericolante, e ad una ipotetica futura produzione giuridico-ordinamentale “ de iure condendo”mi sembra quanto meno opinabile. Mancano dati fondamentali di certezza. E l’impressione che mi dà, fa rabbrividire : è come gettare ad un naufrago (l’Italia) un salvagente di cemento armato. Pensiamoci bene.

Vittorio Zedda.