Arriva in Aula legge su cannabis libera: si apre a coltivazione, consumo e commercio

 

CannabisPossibilità di coltivazione della cannabis, detenzione legale fino a 15 grammi in casa, possibilità di commercio, (tutto solo per i maggiorenni), ma divieto di spaccio e di importazione e esportazione all’estero. Sono i principali punti della proposta di legge (3235) sulla Cannabis che approda alla Camera il prossimo 25 luglio, con voto previsto per il giorno successivo. La legge (‘Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati’) presenta un cambiamento a 360 gradi dell’approccio legislativo in tema di droghe leggere, relativamente alla coltivazione, al consumo e al commercio delle sostanze derivate dalla cannabis.

La 3235, che dovrebbe sostituire la normativa attuale, risalente al 1990 (Dpr 309/90 – Jervolino-Vassalli), ‘ripristinata’ dopo la bocciatura della Fini-Giovanardi da parte della Corte costituzionale, due anni fa, è stata promossa dall’intergruppo formato da circa cento parlamentari di vario orientamento, guidati dal senatore Benedetto Della Vedova.

Coltivazione – Sarà possibile la coltivazione della cannabis per uso personale. Un via libera che prevede la possibilità “a persone maggiorenni” della “coltivazione e detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto”. “Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente – si legge nel testo – invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all’ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l’indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione”. Detenzione e consumo – Verrà consentita, ma solo ai maggiorenni, la detenzione di 5 grammi di cannabis (15 grammi potranno tuttavia essere detenuti in casa). Relativamente al consumo, la legge vieta di fumare prodotti derivati dalla cannabis “negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati”.

Vendita – Lo spaccio resta un reato, è però consentita la commercializzazione della cannabis all’interno di un regime di monopolio statale per la coltivazione delle piante, preparazione e vendita al dettaglio. In pratica lo Stato potrà autorizzare soggetti privati, che si possono riunire in associazioni, i cannabis social club, a coltivare la marijuana e venderla in locali dedicati, sul modello di quanto avviene nei coffee shops europei. Uso terapeutico – Via libera all’uso curativo della cannabis: “È consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste […], previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima”. Il medico deve indicare “dose prescritta, posologia e patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (Thc)”.

Ruolo dello Stato – Il monopolio di Stato, assume nome “dei tabacchi e della cannabis e dei prodotti da essa derivati”. Il ministero dell’Economia stabilirà “livello delle accise, il livello dell’aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico”, sempre in capo al Mef le competenze per “la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio”. Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina invece “le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all’esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all’alimentazione umana o animale”.

I proventi ricavati dall’attuazione delle nuove norme “sono destinati al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga”. No alla pubblicità – “È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati – si legge nel testo – . In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicità” AdnKronos

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