“Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla ‘legge Fornero’, bensì dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori“. Lo afferma la Corte di Cassazione in una nota nella quale spiega che si è arrivati a questa conclusione, “all’esito di una approfondita e condivisa riflessione”, con la sentenza 11868 della sezione Lavoro depositata oggi.
L’ex ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi è convinto che da un punto di vista giuridico l’art. 18 sia necessario per i dipendenti pubblici. “L’ho sempre sostenuto, fin da quando ero ministro, che lo strumento del reintegro è funzionale a preservare l’imparzialità della pubblica amministrazione e la stessa autonomia dei dirigenti”, afferma interpellato dall’Adnkronos.
Inoltre, secondo Patroni Griffi, ad avvalorare il senso della sentenza è il fatto che “sostituire il reintegro con il risarcimento del danno significa gravare il costo di un licenziamento, accertato illegittimo, sulla comunità, esponendo inoltre il lavoratore licenziato all’arbitrio del suo datore di lavoro”. Un punto, questo dell’applicazione dell’art. 18 agli statali, su cui ricorda lo stesso ex ministro ebbe “un piccolo contrasto, un confronto con la Fornero” allora ministro del Lavoro sotto il governo Monti. adnkronos