L’anatocismo bancario è fuorilegge nel nostro Paese ormai da un anno, anche se la norma, adottata con la legge di Stabilità del 2014, è rimasta sulla carta perché priva della prescritta delibera di attuazione del Cicr. Risultato: il correntista che veda, sul proprio estratto conto, importi maggiorati sul calcolo degli interessi, può già fare ricorso al giudice. È questa la sintesi di due interessantissime ordinanze del Tribunale di Milano che hanno impedito a tre grosse banche di applicare “gli interessi sugli interessi” ai propri clienti. Ma procediamo con ordine.
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LA LEGGE – Era il 26 luglio 2014 quando i giornali di tutto il Paese batterono una notizia entusiasmante per i correntisti che avevano contratto un mutuo, un finanziamento o semplicemente avevano passività sul proprio conto corrente: con il voto del Senato alla legge di Stabilità (un tempo si chiamava “Finanziaria”), l’anatocismo – cioè la possibilità per le banche di calcolare gli interessi non solo sul capitale, ma sul capitale maggiorato degli interessi già maturati nelle mensilità precedenti – spariva dai testi di legge. (Continua sotto)
Tuttavia la cancellazione di questa odiosa pratica bancaria, che per anni aveva svuotato i portafogli dei cittadini, doveva fare un ulteriore passo per sparire anche dalla realtà materiale: a tradurre in concreto la previsione normativa doveva essere il Cicr (il Comitato interministeriale per il credito e risparmio) che avrebbe dovuto riscrivere da capo le regole, prevedendo che gli interessi “periodicamente capitalizzati” non potessero più produrre interessi ulteriori.
Come sempre avviene nel nostro Paese, le norme “scomode” vengono affossate dall’assenza di decreti e delibere attuative, in modo che quello che è stato stabilito in via generale e astratta dal Parlamento o dal Governo resti lettera morta, senza spiegare effetti pratici. Così si è tentato di fare per anni con l’anatocismo bancario.
L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE – Ora, però, il Tribunale di Milano ha detto che basta la semplice previsione di legge (per quanto generica) per defalcare le somme intimate dagli istituti di credito ai propri debitori: anche se il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) non ha ancora adottato la delibera richiesta per legge (e chissà quando lo farà), l’anatocismo bancario è vietato dal primo gennaio 2014. E tanto basta!
Il Collegio meneghino ha ricordato che l’attuale versione del Testo unico bancario, proprio per come modificato dalla legge di stabilità approvata a fine 2013, vieta l’anatocismo senza lasciare alcuna ombra di dubbio. Si legge, infatti, nella norma che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”. Tale disposizione è già in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, dal primo gennaio 2014. Non rileva – continuano i giudici milanesi – il fatto che la legge demandi al Cicr l’adozione di una delibera con cui stabilire le modalità e i criteri di produzione degli interessi nei rapporti bancari: anche in assenza di tale specifica, basta la legge di Stabilità per riscrivere i rapporti tra banche e correntisti.
Per tali motivi, il Tribunale ha vietato alle tre banche l’utilizzo di qualsiasi forma di anatocismo sui conti in essere e su quelli nuovi, ordinando agli istituti di pubblicizzare la condanna sui loro siti e sulla stampa nazionale oltre che a ogni correntista.
Si tratta, certamente, di una interpretazione che capovolge l’abituale posizione che tribunali e giuristi sono stati soliti considerare sino ad oggi. Un precedente, di certo, “storico”, se vogliamo che, quindi, produrrà un notevole contenzioso nei confronti degli istituti di credito renitenti alla cancellazione di tale pratica. Anche perché le banche, nell’attesa della delibera del Cicr per comprendere come interpretare la nuova legge, continuano ad applicare l’anatocismo.
Cos’è l’anatocismo: un esempio
Ho un affidamento a inizio anno di 100mila euro al tasso di interesse del 5% annuo da pagare ogni tre mesi. Senza anatocismo ogni trimestre maturerò sempre un fisso di 1.250 euro di interessi (100.000 X 5 X 3 : 1200). In presenza di anatocismo, invece, soltanto il primo trimestre maturerò 1.250 euro mentre nel secondo maturerò 1.266 euro (101.250X5X3:1200) nel terzo trimestre 1.281 euro (102.516X5X3:1200) e così via.
Avv. Angelo Greco – quifinanza.it