Scuola, Bologna: insegnanti e genitori contro le benedizioni pasquali

pasqua

 

Undici insegnanti e sette genitori delle scuole dell’Istituto Comprensivo 20 di Bologna, insieme al Comitato bolognese Scuola e Costituzione, hanno presentato oggi un ricorso al Tar per chiedere di sospendere la delibera (del 9 febbraio scorso) cui il Consiglio di istituto ha autorizzato le benedizioni pasquali del personale, dei genitori e degli alunni, richieste dai parroci a cui i tre plessi (Carducci, Rolandino e Fortuzzi) fanno riferimento.

Dopo le polemiche, il Consiglio di istituto aveva deciso per la benedizione in orario extrascolastico. Tra le motivazioni del ricorso, il Comitato bolognese Scuola e Costituzione osserva che “benedizioni e atti di culto di qualunque religione per loro essenza non costituiscono attivita’ didattica o culturale e dunque non sono classificabili tra le attivita’ scolastiche e neppure extrascolastiche”.

4 thoughts on “Scuola, Bologna: insegnanti e genitori contro le benedizioni pasquali

  1. concordo pienamente con Pablo, inoltre, questa storia mi fa venire in mente quella di quelle persone che con un senso di “falso rispetto” e “buonismo” vogliono far togliere il crocifisso dalle aule o non vogliono fare mettere l’albero di natale o il presepe nelle scuole! Questi stupidi (in questo caso mi riferisco a quelli che vogliono far togliere il crocifisso o non far mettere il presepe) quasisia vorrebbero atteggiarsi a persone buone e rispettose verso persone di altre fedi religiose, ma in realtà sono delle persone codarde e senza identità culturale e amore per le tradizioni di questo Paese! non mi si venga a dire che persone che vogliono far togliere il crocifisso o il presepe dalle scuole per rispetto delle altre fedi religiose siano “buone” ed educate, sono soltanto ridicole!

  2. Visite pastorali a scuola ecco cosa dice la legge» La questione delle visite pastorali e delle celebrazioni religiose nelle scuole è da lungo tempo oggetto di dibattito tra chi è favorevole e chi, richiamandosi al principio di laicità della scuola, è contrario e vorrebbe impedirne lo svolgimento. E’ utile ricordare che già il 5 dicembre del 2006 l’allora ministro Fioroni in merito all’argomento, aveva scritto: “… Come già precisato dalla Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Dott. ssa Palumbo, la Chiesa Cattolica Italiana, al di là della storica e tradizionale presenza nel tessuto culturale e sociale del Paese, è più che mai oggi strumento di accoglienza e condivisione verso tutte le forme di religione, nel rispetto della piena libertà dello spirito. Non vi è quindi motivo di precludere l’intervento di un suo autorevole rappresentante in un ambito scolastico, ferma restando la libertà dei genitori e degli studenti di condividere il messaggio religioso collegato a questa presenza. Ritengo che sia molto più costruttivo stimolare il confronto con tutte le culture, compresa quella cattolica, piuttosto che trincerarsi dietro norme e divieti sui quali, peraltro, più volte la giurisprudenza si è espressa in maniera opposta alla vostra interpretazione… ”. E la risposta dell’allora ministro Gelmini ad un’interrogazione parlamentare del 12 novembre 2010 afferma che: “Circa la questione relativa all’ammissibilità o meno delle benedizioni religiose e delle celebrazioni di messe in orario scolastico e/o nella scuola, si ritiene opportuno richiamare il parere n. 41778/08 reso dall’Avvocatura generale dello Stato – Sezione VII – in data 8 gennaio 2009. Con il predetto parere l’Avvocatura generale, dopo avere preliminarmente affrontato l’intera questione alla luce dei principi costituzionali, tenendo conto della specifica normativa e delle varie pronunce giurisdizionali in materia, ha ritenuto che non sussistano ostacoli alla configurabilità della benedizione religiosa e della messa quali attività extrascolastiche. L’Avvocatura ha inoltre riconosciuto la legittimità della circolare del Ministro della pubblica istruzione prot. 13377 del 13 febbraio 1992, cui si fa riferimento nell’interrogazione, che ha ammesso la possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto, quali la celebrazione di una messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali, nell’ambito delle iniziative extrascolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974. In merito alle visite pastorali il Ministro afferma che: sullo specifico tema della legittimità della visita pastorale dell’ordinario diocesano alle comunità scolastiche è recentemente intervenuto anche il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Con sentenza della Sezione Sesta del 6 aprile 2010, n. 1911, l’Alto Consesso ha ritenuto che “nella deliberazione del consiglio di istituto, con cui viene autorizzata la visita pastorale dell’Ordinario diocesano alle comunità scolastiche, non può riconoscersi un effetto discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione cattolica, dal momento che (…) la visita programmata non può essere definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime secondo la definizione contenuta nell’articolo 16 della legge n. 222 del 1985, ma assume piuttosto il valore di testimonianza culturale, tesa ad evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo della opportuna conoscenza, così come sarebbe nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale”. Si ricorda infine la sentenza del Tar del Veneto del 15 novembre 2007 che ha dichiarato legittima la delibera del Consiglio d’Istituto autorizzante la visita pastorale e respinto il ricorso a questa delibera; ed ancora il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 2011 che ha respinto il ricorso presentato per rendere nulli gli atti amministrativi che hanno permesso la visita del Vescovo di Grosseto. Precedentemente a questi atti rammentiamo l’Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 391/93 del 26.3.1993 e l’Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 392/1993 del 26.3.1993. Da quanto citato appare evidente che non è possibile negare la possibilità di celebrazioni liturgiche o benedizioni inquadrate in attività extrascolastiche e in alcun modo e per nessun motivo esse possono presentare un’evidente violazione della Legge e della Costituzione. Per quanto concerne le visite pastorali dei Vescovi nelle scuole è altrettanto evidente che non esiste normativa osteggiante ma che esse sono inquadrate in un ambito di dialogo culturale come ribadito più volte dalle sentenze e da vari Ministri della Repubblica, pertanto esse si possono svolgere nei locali degli istituti scolastici sia in orario scolastico che extrascolastico. Non sussiste in conclusione alcun impedimento per celebrazioni religiose e benedizioni in orario extrascolastico, né per le visite pastorali degli Ordinari diocesani che vanno inquadrate in un contesto di scambio culturale e di valori universali e dunque si possono svolgere indifferentemente in orario scolastico o extrascolastico. PROF. CARMELO MIRISOLA

  3. 18 esaltati fanatici non possono impedire a tanti altri di ricevere la Benedizione ! Non rompessero il ca..o !

  4. Sembra infatti che ai demoni, il contatto dell’acqua santa gli bruci la pelle e allora…………………………….

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