La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado: “l’avvocato ha manifestato una politica di assunzione discriminatoria” aggravata dal fatto che è un personaggio famoso
La CdA di Brescia ha confermato la condanna inflittagli lo scorso agosto dal tribunale di Bergamo che lo aveva condannato a risarcire 10mila euro ad un’associazione per la tutela dei diritti lesbiche, gay bisessuali, e trans. Oltre alla pubblicazione della sentenza sul Corriere della Sera della sentenza.
Il fatto, si consumò nell’ottobre del 2013, quando a Radio 24 nella trasmissione La Zanzara condotta da Giuseppe Crusciani che ebbe a sollecitare con una domanda provocatoria l’Avv.Taormina. La domanda di Cruciani verteva sul fatto se Taormina avrebbe mai assunto un omosessuale nel suo studio. Taormina rispose: “sicuramente no”, e aggiunse: “nel mio studio faccio una cernita adeguata in modo che questo non accada”.
Inoltre aggiunse che, anche si fosse presentato un laureato a Yale, per Taormina non avrebbe potuto lavorare nel suo studio: “perché lo devo prendere, faccia l’avvocato se è così bravo e così, diciamo, così capace di fare l’avvocato si apra un bello studio per conto suo e si fa la professione dove meglio crede”.
L’associazione, dal nome spiega chi sono e cosa vogliono: “Avvocatura per i diritti Lgbti”, rappresentata dagli avvocati Caterina Caput e Alberto Guariso, denunciarono per discriminazione Taormina e in primo grado vi fu una prima condanna. Ora la conferma della condanna da parte della CdA di Brescia, che ha sentenziato “ha quindi manifestato, pubblicamente, una politica di assunzione discriminatoria” e “si tratta quindi di espressioni idonee a dissuadere gli appartenenti a detta categoria di soggetti dal presentare le proprie candidature allo studio professionale dell’appellante e quindi certamente ad ostacolarne l’accesso al lavoro ovvero a renderlo maggiormente difficoltoso”.
Inoltre, per il fatto poi che Taormina è una persona famosa è un’aggravante: “Questo non può che attribuire maggiore risonanza alle sue dichiarazioni, e quindi, parallelamente, maggiore dissuasività”.
Nel ricorso in appello l’Avvocato ha sostenuto che in quella circostanza aveva solo espresso un’opinione, la sua opinione, che è sancita dalla Costituzione. Il giudiciume di Brescia invece: “è pure vero che l’art.21 della Costituzione garantisce la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, ma è altrettanto vero che questa libertà incontra i limiti degli altri principi e diritti che godono di garanzia e tutela costituzionale. E’ fin troppo noto che il concetto di limite è insito al concetto di diritto, nel senso che per coesistere nell’ordinanza convivenza civile, le varie sfere e situazioni giuridiche devono essere limitate reciprocamente. È quindi evidente che la libertà di manifestazione del pensiero non può spingersi sino a violare altri principi costituzionalmente tutelati”
Se invece avesse dichiarato che non assumerebbe mai un eterosessuale ma solo omosessuali non solo non lo avrebbe condannato nessuno ma ne avrebbero fatto un modello di intelligenza e modernità.