22 dic 2014 – Le strutture sanitarie non possono raccogliere in maniera sistematica e preventiva informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti. Le strutture possono trattare tali informazioni solo se il malato richieda di usufruire dell’assistenza religiosa e spirituale o se cio’ risulti indispensabile nello svolgimento dei servizi necroscopici per rispettare le volonta’ espresse in vita dal paziente. Lo ha stabilito il Garante privacy con un provvedimento a carattere generale adottato a seguito di alcune segnalazioni.
La prassi in uso presso numerose strutture sanitarie di somministrare ai pazienti, al momento del ricovero, questionari volti ad acquisire informazioni relative anche al loro credo religioso e’ stata giudicata dal Garante non in linea con la regole dettate in materia fin dal 2005.
Gia’ durante i lavori preparatori dello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili da parte delle regioni, l’Autorita’ aveva affermato, infatti, che le strutture sanitarie possono raccogliere dati sulle convinzioni religiose solo se questi sono finalizzati a garantire ai ricoverati l’assistenza religiosa e spirituale tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose (bisogno di conforto o di sacramento al letto) o per la preparazione della salma nell’ambito del servizio necroscopico.
Le richieste di assistenza religiosa e spirituale possono essere comunicate verbalmente dal paziente, da un familiare o un convivente, al personale di reparto, che provvedera’ a trasmetterle alla direzione sanitaria.