11 agosto – Applicazione del diritto musulmano nel tempo e nello spazio Inserimento della concezione musulmana nelle costituzioni arabo-musulmane Cinquantasette paesi fanno parte dell’OCI di cui:
- ► 22 paesi arabi membri della Lega araba: Algeria, Arabia Saudita, Bahrain, Gibuti, Egitto, Emirati arabi uniti, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Unione delle Comore, Yemen.
- ► 35 paesi non arabi: Afghanistan, Albania*, Azerbaigian*, Bangladesh, Benin*, Brunei Darussalam, Burkina Faso*, Camerun*, Costa-d’Avorio*, Gabon*, Gambia*, Guinea*, Guinea Bissau*, Guyana*, Indonesia, Iran, Kazakistan*, Kirghizistan*, Malaysia, Maldive, Mali*, Mozambico*, Niger*, Nigeria*, Uganda*, Uzbekistan*, Pakistan, Senegal, Sierra Léone, Suriname, Tadjikistan*, Ciad*, Togo*, Turkménistan*, Turchia*.
Una veloce analisi delle costituzioni di questi paesi mostra che quelle dei paesi arabi, eccetto il Libano e la Siria, indicano l’islam come religione di stato, e la maggior parte aggiunge che il diritto musulmano costituisce una fonte principale, addirittura la fonte principale del diritto.
Le costituzioni di 24 paesi non arabi (indicati con l’asterisco) adottano la laicità, termine che non è menzionato in nessuna costituzione araba. Ricordiamo qui le disposizioni costituzionali più importanti dei paesi arabi in rapporto con l’islam.
Algeria: L’islam è la religione dello stato (art. 2).
Arabia Saudita: Il Regno dell’Arabia Saudita è uno Stato arabo islamico che gode della piena sovranità. Sua religione è l’islam. La sua costituzione è il Libro di Dio e la Sunnah del suo Profeta (art. 1).
Bahrain: La religione dello stato è l’islam e la Shari’ah è una fonte principale della legislazione (art. 2). Egitto: L’islam è la religione dello stato […]; i principi della legge islamica costituiscono la fonte principale di legislazione (art. 2).
Emirati Arabi Uniti: L’islam è la religione ufficiale della Federazione; la Shari’ah islamica è una fonte principale della legislazione (art. 7).
Gibuti: L’islam è la religione dello stato (Preambolo).
Giordania: L’islam è la religione dello stato (art. 2). Il re deve essere musulmano, sano di spirito, nato da una sposa legittima e da genitori musulmani (art. 28 e).
Iraq: L’islam è la religione ufficiale dello stato e una fonte principale della legge (art. 2 al. 1).
Kuwait: La religione dello stato è l’islam. La Shari’ah islamica è una fonte principale della legislazione (art. 2).
Libia: L’islam è la religione dello stato (Proclamazione costituzionale, art. 2). Il Corano è la legge della società nella Giamahiriyya araba libica popolare socialista (Proclamazione dell’avvento del potere del popolo, art. 2).
Marocco: L’islam è la religione dello stato (art. 6).
Mauritania: I precetti dell’islam sono la sola fonte di diritto (Preambolo). L’islam è la religione del popolo e dello stato (art. 5). Oman: La religione dello stato è l’islam e la Shari’ah islamica è la fonte della legislazione (art. 2).
Palestina: L’islam è la religione ufficiale in Palestina. I principi della Shari’ah islamica saranno una fonte principale della legislazione (art. 4 al. 1 e 2).
Qatar: Qatar è uno stato arabo indipendente e sovrano; l’islam è la sua religione e la Shari’ah islamica, la fonte principale della sua legislazione (art. 1).
Somalia: Tra i principi da rispettare: L’adesione ai principi di base dell’islam in uno stato secolare che separa la religione dallo stato, ma di cui l’islam è la religione nazionale (Preambolo).
Sudan: L’islam è la religione della maggioranza dei suoi abitanti (art. 1). La Shari’ah islamica e l’unanimità dell’Ummah che si manifesta nel referendum, la Costituzione e l’usanza sono le fonti della legislazione; non si può legiferare in violazione di queste fonti (art. 65).
Siria: La religione del Presidente della repubblica è l’islam. La dottrina islamica è una fonte principale della legislazione (art. 3 al. 2 e 2).
Tunisia: La Tunisia è uno Stato libero, indipendente e sovrano; la sua religione è l’islam (art. 1). Il Presidente della Repubblica è il capo dello stato. La sua religione è l’islam (art. 38).
Unione delle Comore: Il popolo comoriano afferma solennemente la sua volontà di attingere nell’islam, l’ispirazione permanente dei principi e regole che reggono l’unione (preambolo).
Yemen: L’islam è la religione dello stato (art. 2). La Shari’ah islamica è la fonte di tutte le legislazioni (art. 3).
Libano: La libertà di coscienza è assoluta. Rendendo omaggio all’Altissimo, lo stato rispetta tutte le confessioni e ne garantisce e protegge il libero esercizio purché non sia recata offesa all’ordine pubblico. Garantisce anche alle popolazioni, a qualsiasi rito appartengano, il rispetto del loro statuto personale e dei loro interessi religiosi (art. 9).
di: Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh è un cristiano d’origine palestinese, di nazionalità svizzera. È responsabile di Diritto arabo e islamico presso l’Istituto Svizzero di Diritto Comparato, a Losanna.
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