23 magg – Astensione al voto: “Io non voto! Non mi sento rappresentato da nessuno!”
Premetto che chi non va a votare fa il gioco di coloro che vuole combattere e che disertando le urne diventa complice di quei parassiti, ladri e corrotti che vuole combattere. Se proprio non volete votare, vi forniamo le istruzioni per l’uso per non essere considerati utili idioti.
Non vogliamo entrare in merito sul fatto se è legittimo o meno invitare a disertare le urne. O se è legittimo astenersi dal voto. Sulla questione sono intervenuti tutti: politici, sacerdoti, cittadini, giuristi.
Il dibattito è ampio, eccovi alcuni chiavi di lettura: Michele Ainis ha ritenuto l’astensione “una frode della Costituzione”; Antonio Baldassarre ha invitato a leggere la Costituzione quando parla di libertà di espressione e di libertà di voto per ritenere pienamente legittima sia la propaganda per la diserzione delle urne sia l’assenteismo elettorale; Gaetano Silvestri, pur ritenendo lecito astenersi, ha posto l’attenzione sulla correttezza democratica di un simile comportamento; Paolo Armaroli ha parlato dell’astensione come di un espediente lecito utilizzabile in chiave ostruzionistica; Stefano Ceccanti ha ritenuto una indebita intrusione nelle questioni temporali l’appello a non votare fatto dal cardinale Ruini.
E’ importante che su questo tema intervengano anche i giuristi. Ma a patto di non ridurre una questione così complessa a facili semplificazioni. Da un punto di vista costituzionale la legittimità dell’invito a astenersi e dell’astensione al voto deve essere valutata alla stregua di tre profili: con il diritto di voto (art. 48 Cost.), con la disciplina del referendum abrogativo (art. 75 e legge n. 352 del1970), con la libertà di opinione e la disciplina della propaganda elettorale (art. 21 Cost.).
Astensione e diritto-dovere di votare. L’art. 48 della Costituzione stabilisce che il voto è libero e che il suo esercizio è un “dovere civico”. Secondo alcuni questa norma vale solo per le elezioni e non per i referendum, in ragione di una pretesa superiorità della democrazia rappresentativa sulla democrazia diretta, sicché sarebbe legittimo “non votare”, anzi l’astensione equivarrebbe a un NO detto due volte. Questo argomento tuttavia prova troppo: per la Costituzione, come detto, il voto (qualsiasi voto) è personale, libero e segreto e il suo esercizio costituisce un “dovere civico”.
Senza ulteriori precisazioni non sembra difficile ammettere, come fa del resto la Corte costituzionale (sent. n. 96/68), che questi principi valgano per tutte le consultazioni, politiche e referendarie. In teoria generale, anzi, le votazioni elettorali e quelle referendarie costituiscono specie del genere delle deliberazioni collettive.
Ora, con tutto il rispetto per la protesta civile e democratica di coloro che non si sentono rappresentati dai partiti presenti sulla scheda elettorale delle elezioni europee. Fermo restando che, fatti alla mano, i partiti sono associazioni a delinquere di stampo politico mafioso.
Preso atto che i partiti sono delle lobby, contenitori di ladri e corrotti, di parassiti e sanguisughe, di traditori e collaborazionisti che attraverso il “sistema partitocratico” della corruttela, hanno depauperato il nostro Paese delle proprie risorse economiche, politiche e sociali, etiche e morali, culturali, identitarie e valoriali, il nostro invito è quello di andare comunque a votare.
C’è una larghissima parte della popolazione italiana che ha deciso di astenersi dal voto, che per protesta si rifiuta categoricamente di andare a votare. Sono elettori che credono che astenendosi cambi lo status quo. A queste elettori diciamo che non è così e che invece di disertare le urne e ascoltare l’istinto, diciamo che la forza della ragione deve prevalere sull’emotività della rabbia e dell’orgoglio e di avvalersi di un articolo della legge elettorale Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche TITOLO VII Disposizioni penali Art. 104. Comma 5. che offre la facoltà di recarsi al Seggio, farsi registrare, rifiutare la scheda elettorale verbalizzare il rifiuto e l’eventuale motivazione.
Il segretario o il Presidente del Seggio sono tenuti ad ottemperare a questo articolo di legge, ma se si rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi le proteste o reclami di elettori che vogliono esercitare questo diritto degli elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 4.000 euro.
Il Comma 5 dell’Articolo 104 offre quindi, la grande opportunità di presentarvi al vostro Seggio elettorale, con in mano la Tessera elettorale e il documento d’identità. Giunto il vostro turno, vi farete registrare e solo al momento in cui vi stanno per dare le schede per recarsi nella cabina elettorale e quindi votare …chiedete al Presidente o al Segretario del Seggio di mettere a verbale la vostra dichiarazione d’intenti, dove farete scrivere quello che volete o vi suggeriamo testualmente: “Io non voto perché non mi sento rappresentato da nessuno”
Il Presidente o iil Segretario ne prendo atto e lo trascrivo sul verbale. E il gioco è fatto.
Né il Presidente, né il Segretario potrà rifiutarsi – nel caso non esitate a chiamare le FF.OO – perché stanno compiendo una flagranza di reato, e sono passibile di multa da 4.000 euro o addirittura della reclusione fino a tre mesi.
Cosi facendo, è come aver votato, con la sostanziale differenza che il vostro voto non andrà a nessuno dei parassiti che vi rifiutate di eleggere e in questo modo il vostro voto, farà ugualmente cumulo alle presenze e soprattutto il vostro voto non rientra nel meccanismo del premio di maggioranza.
Ricapitolando:
1) E importante andare a votare, presentarsi con i documenti + tessera elettorale e farsi vidimare la scheda.
2) Non toccare la scheda elettorale (se si tocca la scheda viene contata come nulla e quindi rientra nel meccanismo del premio di maggioranza)
3) Esercitate il sacrosanto diritto di rifiutare la scheda (dopo vidimata), dicendo: ‘rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!’
4) pretendere che venga verbalizzato il rifiuto della scheda
5) esercitare, se si vuole, il proprio diritto di aggiungere, in calce al verbale, un commento che giustifichi il rifiuto (ad esempio: ‘nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta’) (d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 – art. 104, già citato) così facendo non voterete, ed eviterete che il voto, nullo o bianco, sia conteggiato come quota premio per il partito con più voti.
Seguendo questa procedura di legge, la scheda non risulterà nulla, e non potrà essere attribuita a nessun partito. Come abbiamo già ricordato, il segretario di sezione è obbligato a verbalizzare qualsiasi reclamo provenga dagli elettori, ma benché forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, mantenete la calma, evitare di farvi coinvolgere in inutili discussioni (potrebbero farlo anche solo per provocarvi) e rivolgetevi alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche).
Armando Manocchia
Molto bene, grazie. Penso che sia un’ottima alternativa al non voto o al voto di protesta.