15 apr – Il Parlamento europeo ha adottato oggi a larga maggioranza un pacchetto di norme che completano l’unione bancaria con le quali viene spostato innanzitutto sul settore privato (cioè azionisti e creditori degli istituti di credito) l’onere di intervenire per risanare e gestire in modo ordinato il fallimento (risoluzione).
Sono tre le misure che assicurano che le banche sosterranno i rischi di fallimento sulla base di un certo ordine per il cosiddetto “bail-in” che non si applicherà ai depositi protetti dal sistema di garanzia (fino a 100mila euro), ai finanziamenti interbancari a breve termine o ai crediti vantati dalle clearing house dai sistemi di pagamenti e regolazione (con scadenza di 7 giorni), agli asset dei clienti o passività come salari, pensioni o tasse
Quanto all’ordine di questa “chiamata”, uno degli aspetti più controversi del difficile negoziato fra governi, Parlamento ed esecutivo di Bruxelles, gli azionisti saranno in prima posizione per assorbire le perdite, seguiranno i possessori debito subordinato, poi quelli di debito senior. I depositi di pmi e persone naturali, inclusi quelli di ammontare superiore a 100mila euro, arriveranno dopo i creditori senior. Il grado di distribuzione degli oneri degli interventi privati dipenderanno dalla banca, dall’ammontare delle perdite e della situazione economica generale.
In casi eccezionali e se necessario per preservare la stabilità finanziaria, il “bail-in” potrebbe essere concluso una volta raggiunto l’8% delle passività della banca capitale incluse o alternativamente il 20% degli asset ponderati per il rischio in situazioni specifiche. Dopodiché scatta l’intervento del fondo di risoluzione che può assumere fino al 5% delle perdite. Fondi pubblici nazionali possono essere utilizzati per sostenere il fondo di risoluzione per coprire direttamente le perdite oltre il 5%. Solo in situazioni di stress sistemico severo i fondi pubblici possono essere rimpiazzati direttamente dal fondo di risoluzione ma solo dopo che c’é stato l’intervento privato fino all’8%.
Le regole del “bail-in” si applicheranno dal primo gennaio 2016 al più tardi a tutto il debito esistente come al nuovo. Gli Stati possono decidere se applicare tale strumento prima. Per quanto concerne la risoluzione, il meccanismo unico europeo sarà operativo dal 2016: fino ad allora le crisi bancarie saranno gestite sulla base delle regole nazionali. Le risorse nazionali per la gestione dei fallimenti (sulla base di un prelievo sugli istituti di credito pari all’1% dei depositi garantiti) saranno mutualizzate in otto anni gradualmente e a termine avrà a disposizione 55 miliardi di euro. sole24ore