Fiaccolata contro i suicidi di Stato. Soli nella crisi…uniti nella memoria….
Manifestazione promossa dal comitato 580
venerdì 4 aprile ore 21 in Piazza Duomo a Milano
Il comitato popolare 580 c.p e ha promosso una fiaccolata per ricordare le vittime del conflitto economico. Una vera e propria guerra, economica anziché militare, virtuale se vogliamo, ma le vittime sono vere. Infatti, il numero di morti per suicidio e autolesione intenzionale nel periodo della crisi in Italia è stato di: 4.156 nel 2011, 3.989 nel 2010, 3.975 nel 2009. Purtroppo, dati più recenti non ci sono, il dato 2011 è stato pubblicato nel 2012, quello relativo al 2012 ancora non è uscito. Ma la media è di ben oltre 4.000 all’anno.
Il comitato popolare 580 c.p. forte di un consenso popolare tra cittadini, piccoli imprenditori, associazioni, gruppi e movimenti politici e di opinione, con la propria iniziativa ha già depositato oltre 100.000 denunce querele nei confronti dei precedenti governi (Monti e Letta), rei, a giudizio del Comitato, di istigazione al suicidio in base all’art. 580 c. p. il quale è bene spiegare ciò che recita: Chiunque determina (1) altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583] (2). Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577].
Note
- (1) Oltre che con un’azione, la determinazione ed il rafforzamento del proposito di suicidio può commettersi anche attraverso un’omissione (l’agevolazione, invece, può commettersi solo con un’azione). Anche in questo caso, deve trattarsi di omissione in senso normativo, cioè di mancato compimento di una attività imposta dalla legge.
- (2) Si discute, in dottrina, se la morte o le lesioni gravi o gravissime del suicida costituiscano evento del reato o ne rappresentino soltanto condizioni obiettive di punibilità [v. 44].
Secondo ANTOLISEI e PISAPIA le lesioni costituirebbero condizioni obiettive di punibilità. Osserva, per contro, PANNAIN che la morte o le lesioni gravi o gravissime del suicida non sono fuori dal rapporto di causalità materiale (le condizioni obiettive di punibilità, invece, lo sono e lo devono essere: cfr. parte generale), per cui esse costituiscono l’evento del delitto, proprio perché sono prevedute o volute dall’agente come conseguenza della sua azione od omissione.
Venerdì sera in Piazza Duomo alla Fiaccolata contro i suicidi di Stato è prevista una grande partecipazione popolare. All’evento, parteciperanno e porteranno la loro testimonianza alcuni famigliari delle vittime, e ascolteremo il punto di vista di alcuni personaggi politici, intellettuali ed economisti che si alterneranno sul palco per cercare di spiegare (o di capire) che “Soli nella crisi…uniti nella memoria”….non possiamo andare avanti…..