Seconda rata IMU, introduzione di nuova scadenza: 2 settimane fa

SECONDA RATA IMU 2013 – IL LEGISLATORE INTRODUCE UNA NUOVA SCADENZA: DUE SETTIMANE FA !

imu10 febbr –  Caos legislativo a non finire: dopo le norme in legge di stabilità che modificavano altre norme già abrogate, questa volta tocca all’Imu con l’introduzione di una scadenza … nel passato. E’ quanto rileva in una nota Rita Sabelli dell’Aduc, l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, che aggiunge: la legge di stabilita’ 2014 aveva introdotto una sorta di “sanatoria” per i contribuenti che non avevano ancora pagato la seconda rata dell’Imu, precisando che il pagamento poteva esser fatto, senza interessi né sanzioni, entro il 16 giugno 2014. Ma, incredibilmente, i contribuenti che avessero fatto affidamento su questa scadenza sono ora, per legge, nuovamente morosi.

Infatti, la legge 5/2014 del 30 gennaio 2014 (di conversione del Dl 133/2013 dello scorso novembre con cui era stata abolita la seconda rata Imu per le “prime case”) ha stabilito che la seconda rata può essere pagata senza sanzioni o interessi entro il 24 gennaio 2014.

In breve, caro contribuente, ti dico oggi che se vuoi pagare senza ulteriori costi, devi farlo entro due settimane fa, e non più entro il giugno prossimo. Peraltro, questa nuova “tecnica” legislativa che introduce nuove scadenze per il passato, non interviene sulla precedente scadenza presente nella legge di stabilità. In questo modo si accumulano norme e scadenze in contraddizione tra loro, contraddizioni che solo un fine tributarista con tanto tempo libero riesce a risolvere.

Ci chiediamo ancora una volta: cosa voleva fare il legislatore? Se c’e’ stato un ripensamento sulla sanatoria, non bastava abrogare direttamente la norma contenuta nella Legge di stabilita’? Perche’ lasciare in vigore due norme che, sullo stesso argomento, dicono due cose diverse? In ogni caso, è evidente che il legislatore, e questo legislatore in particolare, non è più in grado di regolare efficacemente il troppo complicato e mostruoso regime tributario italiano. OPI