21 genn – La decisione di rimandarli in India il 22 marzo 2013 è in netta contraddizione con quanto stabilito da una sentenza della Corte Costituzionale (n. 223 del 27 giugno 1996) in cui la Suprema Corte ha ritenuto la semplice garanzia formale della non applicazione della pena di morte atto insufficiente alla concessione dell’estradizione. Suprema Corte che più nello specifico si è espressa attraverso la Sezione VI (Sentenza n. 45253 del 22 nov. 2005, Cc. Dep. Il 13 dic. 2005, Rv, 232633 ) e da ultimo con quanto sentenziato dalla Sez. VI il 10 ottobre 2008 n. 40283, dep. 28 ottobre 2008 affermando tra l’altro che “ai fini della pronuncia favorevole all’estradizione , è richiesta documentata sussistenza e la valutazione di gravi indizi ……” elementi che per quanto sopra specificato non sembrano assolutamente sussistere. Elementi di accusa che peraltro l’India come noto non ha ancora formalizzato.