Il Garante per la privacy ha dato il via libera al “redditometro”

redditom21 nov – Il Garante per la privacy ha dato il via libera al “redditometro”, ma ha prescritto all’Agenzia delle Entrate l’adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all’evasione fiscale. In particolare le modifiche prescritte riguardano la profilazione, le spese medie Istat, il “fitto figurativo”, la necessità di dati esatti, l’informativa ai contribuenti e il contraddittorio.

[accordion state=”closed” color=”gray” title=”Se l’evasione fiscale crollasse si arricchirebbero solo le banche speculative” tag=”h3″ ]se domani, in virtù di un inasprimento dei controlli fiscali, l’evasione crollasse sensibilmente, al lume del vostro intelletto l’Italia risulterebbe nel suo complesso più ricca o più povera? Io vi dico che sarebbe più povera, perché la minore ricchezza privata circolante determinerebbe un ulteriore crollo dei consumi, mentre le maggiori risorse reperite provvisoriamente dallo Stato finirebbero con l’essere utilizzate da masnadieri come Letta e Saccomanni per pagare gli interessi alla banche speculative tedesche e francesi senza che il sistema Italia possa trarne nei fatti alcun beneficio sostanziale. In pratica l’ipotetico comodino pignorato da Equitalia al pensionato insolvente con il fisco finirebbe immediatamente nella disponibilità dei soliti voraci colossi finanziari internazionali che creano e disfano le carriere politiche di figuranti mediocri ed etero-diretti come Enrico Letta. Siete ancori sicuri del fatto che la giustizia formale cammini sempre in compagnia della giustizia sociale, del buon senso e della crescita economica? Perlomeno pensateci.

Se l’evasione fiscale crollasse si arricchirebbero solo le banche speculative

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Il Garante ricorda che per calcolare lo scostamento tra i redditi dichiarati e le spese effettuate e per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli, il nuovo redditometro si fonda sul trattamento automatizzato di dati personali in possesso dell’Agenzia delle entrate – comunicati dallo stesso contribuente o da soggetti esterni (come società telefoniche, assicurazioni) – e sull’imputazione anche di spese presunte, determinate sulla base dell’attribuzione automatica al contribuente di un determinato “profilo”. Questo tipo di trattamento, che comporta la “profilazione” dei contribuenti e presenta rischi specifici per i diritti fondamentali delle persone, ha reso necessaria la verifica preliminare del redditometro da parte del Garante. L’amministrazione finanziaria ha scelto di quantificare le spese presunte anche ricorrendo alle cosiddette “spese medie Istat” ricavate dall’appartenenza del contribuente ad una specifica tipologia di famiglia e alla residenza in una determinata aera geografica.

Nel corso della complessa e approfondita verifica preliminare svolta dal Garante sul sistema di accertamento sintetico del reddito dei contribuenti, sono emersi, anche a seguito di accertamenti ispettivi, numerosi profili di criticità (derivanti, peraltro, anche dallo stesso Decreto ministeriale di attuazione del nuovo redditometro) che rendevano il sistema non conforme alle norme sulla privacy. In particolare, riguardo alla qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall’Agenzia delle entrate; all’individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta da ciascun contribuente riguardo ad ogni aspetto della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti fuori casa etc.) mediante l’attribuzione alla generalità dei soggetti censiti nell’anagrafe tributaria della spesa media rilevata dall’Istat; all’informativa da rendere al contribuente.

Alcune di queste criticità sono state risolte già nel corso della verifica preliminare mediante i correttivi apportati dall’Agenzia delle entrate, anche su indicazione del Garante. Ulteriori misure a garanzia dei contribuenti sono state invece prescritte dall’Autorità con il provvedimento di oggi.

Ecco in sintesi le misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy.

Profilazione – Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento), senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat.

Spese medie Istat – I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.

Fitto figurativo – Il cosiddetto “fitto figurativo” (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il “fitto figurativo” dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante (che comportavano l’attribuzione automatica a 2 milioni di minori della spesa fittizia per l’affitto di una abitazione).

Esattezza dei dati – L’Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all’esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l’individuazione della tipologia di famiglia o l’attribuzione del fitto figurativo.

Informativa ai contribuenti – Il contribuente dovrà essere informato, attraverso l’apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.

Contraddittorio – Nell’invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall’Agenzia (come l’estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere. Dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perché la richiesta di tali dati – relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana, anche risalenti nel tempo – entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

One thought on “Il Garante per la privacy ha dato il via libera al “redditometro”

  1. Il redditometro varrà per la gente normale…ma per i politici si sa già..sarà violazione della privacy!!!

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