3 ott – “Non garantendo l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, l’Italia non rispetta il diritto dell’Unione“, è quanto stabilisce una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che tuttavia rileva come la Commissione non abbia dimostrato la mancanza d’indipendenza dell’organismo di regolamentazione. La causa si inserisce in una serie di ricorsi promossi da Bruxelles nei confronti di vari Stati membri per il mancato rispetto dei loro obblighi.
La liberalizzazione del trasporto ferroviario nell’Unione europea mira ad obbligare gli Stati membri a garantire alle imprese di tale settore un accesso equo e non discriminatorio alla rete ferroviaria.
Col suo ricorso, la Commissione ha fatto valere il punto che la legge italiana non garantisce l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura. Il diritto dell’Ue, infatti, conferisce agli Stati membri il compito di istituire un quadro per l’imposizione dei diritti nel rispetto dell’indipendenza del gestore dell’infrastruttura, cui spetta determinare i diritti per l’utilizzo e provvedere alla loro riscossione. Per contro, secondo la Commissione, riservandosi il potere di fissare il livello dei diritti di accesso alla rete, l’Italia priva il gestore di uno strumento essenziale di gestione. E la Corte dà ragione alla Commissione “poichè la legge italiana non consente di assicurare l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura”.
Con la sua seconda censura, la Commissione addebita alla normativa italiana di non rispettare l’indipendenza dell’organismo di regolamentazione (Ursf), in quanto è costituito da funzionari del Ministero e quest’ultimo continua ad esercitare un’influenza sul gruppo FS, che detiene Trenitalia. In questo caso però la Corte osserva che con “interventi legislativi successivi, le autorità italiane hanno inciso sulla costituzione dell’organismo di regolamentazione ed hanno ridefinito progressivamente la sua autonomia organizzativa e contabile”. Inoltre ricorda che, secondo la direttiva, l’organismo di regolamentazione può essere il ministero dei Trasporti.
La Commissione non può dunque far leva sulla sola circostanza che l’Ursf appartiene a tale Ministero per concludere che esso non è indipendente. ansa