Roma, 16 Settembre 2013 – di Carlo Violati – L’irretroattività della legge è sancita dall’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile: “la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo”.
LA COSTITUZIONE:
Soprattutto in materia penale vige il principio costituzionale: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
L’art. 25 co. 2 Cost. e art. 2 co. 1 c.p. impongono il divieto per il legislatore di applicare retroattivamente una legge penale successiva sfavorevole all’agente: ovvero una legge di diritto penale sostanziale che:
1. individua una figura di reato integralmente nuova
2. amplia una figura di reato preesistente
3. comporta una disciplina meno favorevole per l’agente e una pena principale o accessoria e effetti penali più severi.
IL TRATTATO DI ROMA: “Convenzione per i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. Roma 4 novembre 1950 Articolo 7 – Nessuna pena senza legge. “Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”.
Se non vado errato, il provvedimento che stabilirebbe la decadenza di Berlusconi da senatore è derivante dalla Legge Severino – emanata a fine del 2012 – ed è un provvedimento restrittivo delle libertà personali e quindi penale perché emanato da un Tribunale Penale (e non civile o amministrativo) in sede di Appello e di Cassazione, dopo l’emanazione della legge Severino della fine del 2012, per cui è chiaramente un provvedimento penale applicato retroattivamente.
Carlo Violati