Per dirla con le parole di Oriana Fallaci (Un Uomo), questa non è “La solita fiaba dell’eroe che si batte da solo, preso a calci, vilipeso, incompreso. La solita storia dell’uomo che rifiuta di piegarsi alle chiese, alle paure, alle mode, agli schemi ideologici, ai principi assoluti da qualsiasi parte vengano, di qualsiasi colore si vestano, e predica la libertà. La solita tragedia dell’individuo che non si adegua, che non si rassegna, che pensa con la propria testa, e per questo muore ucciso da tutti”. Ma questo, è un problema che riguarda tutti i cittadini. Riguarda tutti i cittadini perché viene vilipesa la legge. Viene vilipesa la Convenzione per i Diritti dell’Uomo. Viene vilipesa la nostra Costituzione. E soprattutto viene vilipesa la DEMOCRAZIA.
Secondo la Convenzione per i Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali. Roma 4 novembre 1950 “Articolo 7 – “Nessuna pena senza legge”.
1. Nessuno – neanche Silvio Berlusconi – può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”.
Si fa notare inoltre, che l’irretroattività della legge è sancita dall’Art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile: “la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo”.
Soprattutto in materia penale, nella quale vige il principio costituzionale: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
È concessa invece la retroattività della norma più favorevole al reo: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.