11 lug – – I richiedenti lo status di rifugiato che sostengono di essere perseguitati a causa del loro orientamento omosessuale possono costituire un ”particolare gruppo sociale” ai sensi della normativa Ue, e quindi ne hanno diritto. E’ la soluzione giuridica (non vincolante) che l’avvocato generale Eleanor Sharpston propone nelle sue conclusioni alla Corte di giustizia di Lussemburgo, in risposta alle questioni sollevate dal Consiglio di Stato olandese per la valutazione di tre domande volte ad ottenere la qualifica di rifugiato.
Tuttavia, secondo l’avvocato generale, mentre il fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali nel paese d’origine dei richiedenti non costituisce di per sé un atto di persecuzione, le autorità nazionali devono esaminare se sia probabile che la persona possa essere soggetta ad atti qualificabili come persecutori.
Il caso nasce dalla richiesta di tre cittadini provenienti da Sierra Leone, Uganda e Senegal. Tutti e tre sono omosessuali e chiedono lo status di rifugiati nei Paesi Bassi, sostenendo di avere il fondato timore di persecuzione, a causa del loro orientamento sessuale, nei loro paesi d’origine. A tale riguardo, gli atti omosessuali configurano in tutti e tre i paesi reati passibili di pene severe, che vanno da pesanti sanzioni pecuniarie fino a pene detentive che possono arrivare all’ergastolo.