Spara alla moglie che spende in cartomanti, no all’aggravante per futili motivi

spara13 giu. – Una condanna per tentato omicidio, senza, pero’, l’aggravante dei futili motivi. E’ quella pronunciata dalla prima sezione penale della Cassazione nei confronti di un uomo, che aveva sparato alla moglie, ferendola gravemente, perche’ faceva un “uso eccessivo del telefono” chiamando ripetutamente un servizio di cartomanzia.

La Suprema Corte ha annullato l’aggravante dei futili motivi contestata dai giudici d’appello, rilevando che la condotta della donna aveva “gravi ripercussioni sul bilancio familiare”, poiche’ le telefonate alle cartomanti comportavano “costi tali da dimezzare il reddito dell’imputato”. In base a quanto ricostruito nel processo, la bolletta del telefono aveva raggiunto, per il bimestre precedente all’episodio, un importo pari a 2 milioni di vecchie lire, a fronte di uno stipendio mensile del marito compreso tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni di vecchie lire.

Il giorno del tentativo di omicidio, avvenuto il 13 agosto del 1998, l’uomo aveva scoperto che, per il solo mese di agosto, erano gia’ stati conteggiati scatti telefonici pari a un milione e mezzo di lire. Questo aveva scatenato la furia dell’imputato, condannato in primo grado a 3 anni e 2 mesi di reclusione dal gup di Perugia, senza aggravante dei futili motivi, che poi gli era invece stata contestata in appello.

“Il motivo che ha determinato l’imputato a compiere il gesto di estrema gravita’ in danno della moglie non e’ costituito dall’uso smodato del telefono da parte della vittima (fatto obiettivamente banale rispetto al delitto compiuto) – si legge nella sentenza depositata oggi – ma dalla circostanza che il ricorso ai servizi telefonici di chiromanzia comportava costi tali da dimezzare il reddito dell’imputato, con le gravi ripercussioni sul bilancio familiare rilevate dal giudice di primo grado e non escluse dalla sentenza impugnata. Ne consegue – conclude la Cassazione – che il movente descritto dal giudice del merito non integra gli elementi costitutivi dell’aggravante dei futili motivi”. (AGI) .