Roma, 31 maggio 2013 – Sì all’assegno sociale per l’immigrato, titolare di soggiorno per ricongiungimento familiare, anche se vive in un nucleo familiare titolare di reddito.
Lo ha stabilito la Cassazione che ha fatto presente che “il reddito da prendere a riferimento è quello esclusivo della persona che richiede la prestazione”. In questo modo, la sezione Lavoro (sentenza 13576) ha bocciato il ricorso dell’Inps contro la decisione della Corte d’appello di Milano (ottobre 2007) che aveva dato l’ok all’assegno sociale a favore di Dnayat B., titolare di carta di soggiorno per ricongiungimento familiare, in quanto “priva di reddito”.
Inutile, dunque, il ricorso dell’Inps in Cassazione volto a dimostrare che l’immigrata – che convive con il nucleo familiare del figlio soggetto-autore del ricongiungimento – era inserita in un nucleo familiare titolare di reddito tale da garantirle il sostentamento.
Ma si può essere + idioti di così? Dare ancora soldi a chi è straniero, invece di aiutare gli italiani in difficoltà… ‘Sti giudici di m***a dovrebbero pagare tutte le loro colpe e invece…
GIUDICI SINISTRONZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII