Riteniamo importante informare e sensibilizzare le madri sulle possibilità alternative che la legge offre per tutelare la madre che per qualsiasi motivo non voglia/non possa tenere un figlio e contemporaneamente desideri salvaguardare la vita e il benessere del nascituro. L’art. 70 del R.D. n° 1238/1939, modificato dall’art. 2 comma I della legge n° 127/97 e dal D.P.R. n°396 del 3.11.2000 consente alla madre di partorire in assoluto anonimato, non comparendo nel certificato di assistenza al parto n nell’atto di nascita pur ricevendo tutte le cure e l’assistenza necessarie.
Una volta partorito, alla fine della convalescenza, potrà lasciare in ospedale il neonato, il quale verrà temporaneamente affidato ad un Istituto, anche per dare il tempo ai genitori naturali eventualmente di ripensarci e di poter riconoscere il figlio anche dopo la nascita; se ciò non avviene il neonato verrà dichiarato adottabile. In questo caso, infatti, l’atto di nascita del neonato redatto con la dizione nato da donna che non consente di essere nominata e l’Ufficiale di Stato Civile, dopo aver attribuito al neonato un nome e un cognome, procede entro 10 giorni dalla formazione dell’atto alla segnalazione al Tribunale per i Minorenni per la dichiarazione di adottabilità ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche.
Questa legge permette di tutelare la libertà e la dignità sia della madre che del figlio, senza entrare in valutazioni morali e strettamente personali, e inoltre evita di arrivare a scelte estreme quali l’abbandono o addirittura l’uccisione del neonato, con conseguenze penali, ma soprattutto lasciando ferite laceranti dell’anima e profondi sensi di colpa.
Si tratta di rispettare il disagio profondo di chi non vuole o non più vivere la maternità e contemporaneamente di offrire ad una famiglia la grande opportunità di dare e ricevere amore da un figlio adottato.
Difendiamo la Vita!