27 feb. – Il giornalismo di denuncia non va censurato. Lo ha stabilito la Cassazione, rigettando il ricorso presentato dai vertici della Casa Olearia Italiana spa contro una sentenza con cui la Corte d’appello di Lecce aveva assolto Milena Gabanelli e Bernardo Iovene, della trasmissione ‘Report’, dal reato di diffamazione in concorso.
Al centro del processo, un servizio in cui veniva avanzato il sospetto che la ditta querelante fosse, all’epoca dei fatti, “autrice di sofisticazioni” dell’olio extravergine di oliva. I giudici del merito avevano assolto i due imputati riconoscendo in loro favore la causa di giustificazione del “diritto di critica”, ritenendo che avessero agito “nella convinzione che quel sospetto fosse fondato”.
La quinta sezione penale della Suprema Corte ha condiviso le conclusioni del giudice d’appello, osservando che “il giornalismo di denuncia e’ tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando indichi motivatamente e argomentatamente un sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi normativi per potere essere chiarite”.
Per questo, “escluso il caso in cui il sospetto sia obiettivamente del tutto assurdo” e “sempre che sussista anche il requisito dell’interesse pubblico all’oggetto dell’indagine giornalistica”, spiegano i giudici di ‘Palazzaccio’, “l’operato dell’autore e’ destinato a ricevere una tutela primaria rispetto all’interesse dell’operatore economico su cui il sospetto e’ destinato eventualmente a ricadere: e cio’ – si legge nella sentenza depositata oggi – perche’ il risvolto del diritto all’espressione del pensiero del giornalista, costituito dal diritto della collettivita’ ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti alla liberta’, alla sicurezza, alla salute e agli altri diritti di interesse generale, sia operativo in concreto”, alla condizione che “il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti”.
Secondo gli ‘ermellini’, “pretendere la censura a priori del giornalismo esplicato mediante la denuncia di sospetti di illeciti, significherebbe degradare fino ad annullarlo il concetto stesso di sospetto e di giornalismo di inchiesta: dovendo piuttosto – conclude la Corte – il sospetto che non sia meramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimenti, essendo autonomo e, di per se’, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero”. (AGI) .