Pubblica amministrazione; inconferibilita’ permanente per peculato, corruzione e concussione

pa15 feb – L’inconferibilita’ per i condannati accusati di aver commesso un reato contro la Pubblica amministrazione avra’ ”carattere permanente” nei casi di peculato, concussione e corruzione, ”in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici”, ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o l a cessazione del rapporto di lavoro autonomo. E’ quanto si legge nella bozza – ottenuta dall’ASCA – del decreto legislativo in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, preso in esame oggi dal Consiglio dei ministri.

Se il caso riguardera’ un’interdizione temporanea, nella fattispecie l’inconferibilita’ avra’ invece ”la stessa durata dell’interdizione”. Negli altri casi la durata sara’ ”di 5 anni” .

Per altri tipi di reati che non siano corruzione, concussione e peculato contro la Pubblica amministrazione, l’inconferibilta’ sara’ comunque permanente ”nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua da i pubblici uffici”, altrimenti – si legge – avra’ ”una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni”.

La situazione di inconferibilita’ cessera’ ove venga pronunciata per il condannato una sentenza, ”anche non definitiva”, di proscioglimento. E’ infine prevista per le restanti situazioni la possibilita’ che al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita’, possano essere ”conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione”, salvo si tratti di ”incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche’ alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo”.

La legge attualmente in vigore (la n.27 del 2001) prevede solo il trasferimento del soggetto condannato ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, ”con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza”. Oppure un trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello gia’ svolto dal dipendente.