6 dic. – Il decreto legislativo sulle cosiddette “liste pulite” varato dal Consiglio dei ministri introduce un “testo unico della normativa in materia di incandidabilita’ alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilita’ alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunita’ montane”.
Il nuovo regime mira a dettare una disciplina organica in materia di incandidabilita’ estendendo le cause ostative alla candidabilita’ alle cariche politiche nazionali e sopranazionali: attualmente le cause di incandidabilita’ sono previste solo a livello locale).
Questi i punti principali del testo.
1) INCANDIDABILITA’ ALLE CARICHE DI DEPUTATO, SENATORE E MEMBRO DEL PARLAMENTO EUROPEO
Il decreto prevede l’incandidabilita’ al Parlamento italiano ed europeo per le seguenti categorie:
– di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone)
– coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la pubblica amministrazione (ad esempio corruzione, concussione, peculato)
– coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. Si tratta, in questo caso, di tutte le fattispecie criminose piu’ gravi per le quali e’ anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere e che, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalita’ nella limitazione dell’elettorato passivo, sono state individuate sulla base di un indicatore oggettivo, predeterminato, senza operare alcuna selezione nell’ambito di una lista di reati che potrebbe apparire arbitraria.
2) ACCERTAMENTO INCANDIDABILITA’ SOPRAVVENUTA
Il decreto prevede che l’accertamento d’ufficio della condizione di incandidabilita’ comporta la cancellazione dalle liste. Nel caso in cui la condanna definitiva per uno dei delitti ‘ostativi’ sopravvenga nel corso del mandato elettivo, le Camere deliberano ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione.
3) CAUSE OSTATIVE ALL’ASSUNZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI GOVERNO O PARLAMENTO
Le condizioni che determinano l’incandidabilita’ alla carica di deputato o senatore si applicano anche per l’assunzione e lo svolgimento delle cariche di governo (presidente del Consiglio dei ministri, ministri, vice ministri, sottosegretari, commissari straordinari di Governo). Se la sentenza di condanna diventa definitiva durante il mandato, anche in questo caso si determina la decadenza dall’incarico.
4) DURATA DELL’INCANDIDABILITA’
L’incandidabilita’ alla carica di senatore, deputato o parlamentare europeo ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Anche in assenza della pena accessoria, l’incandidabilita’ non e’ inferiore a 6 anni. Altrettanto vale per gli incarichi di governo nazionale. In tutti i casi, se il delitto e’ stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell’incandidabilita’ o del divieto di incarichi di governo e’ aumentata di un terzo.
5) INCANDIDABILITA’ IN CASO DI PATTEGGIAMENTO
Le norme sull’incandidabilita’ valgono anche quando la sentenza definitiva dispone l’applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), ma in nessun caso l’incandidabilita’ puo’ essere determinata da un patteggiamento intervenuto prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza di riabilitazione e’ l’unica causa di estinzione anticipata sull’incandidabilita’ e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.
6) INCANDIDABILITA’ ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI E A QUELLE NEGLI ENTI LOCALI
Il decreto, conformemente alla sua natura di testo unico, reca anche norme sull’incandidabilita’ degli amministratori regionali e locali, gia’ disciplinata nel nostro ordinamento, provvedendo ad armonizzarne il contenuto con la nuova regolamentazione dell’istituto.