Libertà di stampa: Manocchia (Indipendente) presenta una mozione

IMOLA, 28 Ott – In queste ore il Senato italiano sta discutendo un disegno di legge in materia di diffamazione (DDL n. 3491) che, se approvato, potrebbe imporre a ogni sito web (ivi compresa Wikipedia) la rettifica o la cancellazione dei propri contenuti dietro semplice richiesta di chi li ritenesse lesivi della propria immagine o anche della propria privacy, e prevede la condanna penale e sanzioni pecuniarie fino a 100 000 euro in caso di mancata rimozione. Simili iniziative non sono nuove, ma stavolta la loro approvazione sembra imminente.

Armando Manocchia, Consigliere Indipendente al Nuovo Circondario Imolese, ha presentato una Mozione nel merito. Questo il Testo:
Premesso
Che lo scorso 26 settembre 2012 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale territoriale, aveva condannato Alessandro Sallusti, all’epoca Direttore del quotidiano “Libero”, alla pena detentiva di 14 mesi, poiché ritenuto responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa commesso in danno del Dott. Cocilovo, all’epoca Giudice Tutelare a Milano;

Che nella sostanza, oltre all’aggravamento della pena, in prime cure contenuta in quella pecuniaria, la Suprema Corte confermava anche l’ulteriore decisione di ritenere l’imputato soggetto “socialmente pericoloso” e, come tale, non meritevole della sospensione condizionale della pena;

Che la decisione della Corte di Cassazione pare contraddittoria, nonché contraria alla Convenzione dei Diritti dell’Uomo ed a recenti sentenze della Corte europea di Strasburgo;
Che la sentenza n. 19985 del 30 settembre 2011, emessa dalla terza sezione della Corte di legittimità, statuiva l’ «immediata rilevanza in Italia delle norme della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo», l’«obbligo, da parte del giudice dello Stato, di applicarle direttamente» e di «tenere presente l’interpretazione delle norme contenute nella Convenzione date dalla Corte di Strasburgo attraverso le sue decisioni»;

Che, in concreto, sia la Convenzione, che Corte Europea hanno stabilito che nessun giornalista possa andare in carcere per il reato di diffamazione;

Che detto assunto è stato ribadito nella sentenza del 2 aprile 2009, con la quale la Corte di Strasburgo ha condannato la Grecia a risarcire il giornalista Kydonis perché «le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione» e perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni»;

Che, pertanto, nonostante la Cassazione abbia più volte sentenziato che il giudice non può prescindere dal considerare le sentenze della Corte Europea, nella vicenda Sallusti tali giusti principi sono stati completamente ignorati;

Che, inoltre, la Corte di Strasburgo ha anche sottolineato come la previsione del carcere sia «suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l’esercizio della libertà di stampa»;

Che, pertanto, il solo fatto che nel codice penale sia prevista la pena detentiva per i casi di diffamazione prefigura una violazione dei dettami europei;

Che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39/2008, aveva confermato il predetto orientamento, stabilendo che «le norme della Convenzione europea devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell’ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all’interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l’eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati a uniformarsi»;

Che, ancora, altre sentenze della Corte Europea hanno ribadito come nessun giornalista possa andare in carcere per questo reato;

Che, infatti, con la sentenza 17 luglio 2008 la Corte Europea, giudicando il caso del giornalista Claudio Riolo, condannava l’Italia a un risarcimento di 60mila euro per violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea (quello sulla libertà di espressione), precisando che «le sanzioni pecuniarie sproporzionate tolgono la libertà di espressione a chi viene condannato»;

Che sulla stessa falsariga si sono attestate altre sentenze della stessa Corte aventi lo scopo di salvaguardare «le informazioni e le opinioni che urtano o inquietano» o che proteggono la facoltà del giornalista a «utilizzare una certa dose di esagerazione e, persino, di provocazione» e «un tono polemico e addirittura aggressivo»;

Che, in estrema sintesi, l’uso della pena detentiva pare assolutamente anacronistico e sproporzionato rispetto alle poste in gioco;

Che se il diritto all’onore ed al decoro di ogni individuo deve essere giustamente tutelato, non si vede perché farlo attraverso il tipo di pena massimamente penalizzante (quella detentiva) che, come effetto, avrebbe quello di limitare enormemente la libertà di stampa e di espressione delle idee.

Invita il Governo Italiano, attraverso l’emissione di decreto legge, a rendere le previsioni di pena di cui all’art. 595 del Codice Penale conformi alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alle sentenze della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione e, quindi, a sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria.

Invita il Parlamento Italiano, a rivedere l’intero impianto del reato di cui all’art. 595 del Codice Penale, anche in rapporto alla legge sulla stampa, rendendolo attuale e conforme alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.

Armando Manocchia Consigliere Indipendente