14 ott – In base al Decreto Legge 201/2011 il sistema fiscale municipale sui rifiuti viene riordinato con la soppressione dal 1° gennaio 2013 dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, e la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: la TARES.
L’acronimo crea qualche ambiguità, perché la TARES possiede una doppia natura di tassa e insieme di imposta: in quanto volta a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento è una tassa, mentre in quanto volta a coprire – tramite una maggiorazione della tariffa – i costi relativi ai cosiddetti “servizi indivisibili” dei Comuni, appare come un’imposta.
La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La disciplina per l’applicazione è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, sebbene numerose indicazioni – sui criteri di determinazione della tariffa, su specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l’accertamento nonché le sanzioni – siano contenute nel decreto stesso.
Il soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili. E’ soggetto passivo del tributo chiunque possieda, occupi, o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
In caso di utilizzi temporanei – entro 6 mesi dello stesso anno solare – il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa:
– commisurata ad anno solare. Ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;
– commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie , in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
L’azione dei Comuni è “sussidiaria” rispetto a quella dei privati, singoli e associati, nel senso che i Municipi possono legittimamente intervenire nel contesto sociale se sono in grado di svolgere in modo più efficiente e con risultati più efficaci rispetto alla libera iniziativa privata, ancorché regolamentata, talune funzioni amministrative.
La tariffa è composta da:
– una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti);
– una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
– i costi dello smaltimento dei rifiuti.
I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro dell’economia e del Ministro dell’ambiente. Tale regolamento si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. In via transitoria, dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. I Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona dove è ubicato. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d’ufficio le superfici che risultano inferiori a tale percentuale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile è costituita da quella calpestabile.
Il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:
– abitazioni con unico occupante;
-abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
-locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo.
Ulteriori riduzioni della tariffa sono previste:
-per le zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta;
-relativamente alla raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate riduzioni nella modulazione della tariffa;
-nel caso di recupero dei rifiuti, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;
-altre deliberate dal Consiglio comunale (sotto forma di riduzioni ed esenzioni).
Il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l’applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A fronte di tale maggiorazione standard è prevista una riduzione di pari importo delle somme assegnate ai Comuni sul “Fondo sperimentale di riequilibrio” e sul “Fondo perequativo”, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Sicilia e della Sardegna. Per le restanti autonomie, il decreto rimanda all’applicazione delle procedure previste all’articolo 27 della Legge 42/2009, prevedendo che fino alla conclusione di tali procedure venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza di tali Regioni e Province autonome.
Dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
Responsabilità del versamento:
nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune, che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche:
resta ferma la disciplina relativa al tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.
Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente:
è fatta salva l’applicazione di tale tributo provinciale. In particolare, il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo. ANSA