Proteggere milioni di posti di lavoro dalle esternalizzazioni abusive: proposta Lidia Undiemi

12 ott – Con l’attuale formulazione dell’art. 2112 c.c. i lavoratori possono essere trasferiti da una società all’altra senza il proprio consenso.

Nonostante la norma sia stata emanata con l’intenzione di garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori coinvolti nelle vicende circolatorie delle aziende, essa si è di fatto rivelata un’arma contro la stabilità dei posto di lavoro. E’ ormai opinione diffusa che le cessioni di ramo d’azienda siano state utilizzate in molti casi per mascherare dei licenziamenti illegittimi.

Le conseguenze sull’occupazione e sulle condizioni di vita delle famiglie che subiscono l’utilizzo abusivo di questo articolo del codice civile possono essere devastanti. Accade spesso, infatti, che i dipendenti siano trasferiti in altre società, addirittura controllate da chi li ha ceduti, dove continuano a svolgere il medesimo lavoro “in appalto”, cioè presso il nuovo datore di lavoro che stipula un contratto di appalto con il cedente. Ed ecco che i contratti di lavoro formalmente a tempo indeterminato diventano precari, poiché la loro prosecuzione dipende dal mantenimento della commessa.

Per molti esternalizzati questo modo di intendere l’economia si trasforma in un incubo: peggioramento delle condizioni di lavoro, dichiarazioni di esuberi, ulteriori trasferimenti “a catena” e addirittura talvolta la chiusura entro breve termine della società cessionaria/appaltatrice.

Non è possibile quantificare l’enorme flusso di lavoratori che hanno subito questa prassi.

Anche se il settore apparentemente più coinvolto è quello delle telecomunicazioni, il fenomeno si è diffuso “a macchia d’olio”  nelle attività della grande distribuzione organizzata, del metalmeccanico, dei servizi privatizzati della Pubblica Amministrazione, del settore bancario, ecc.

I più esposti sono i dipendenti dei gruppi di società, poiché queste entità hanno la facoltà di creare senza troppe difficoltà società in occasione della cessione – c.d. newco – in cui canalizzare attività senza perderne il potere di governo in quanto controllate, totalmente o in maggioranza.

In Italia sono milioni i dipendenti a rischio di esternalizzazioni abusive.

Non è fattibile una uscita dalla crisi senza l’effettiva salvaguardia dei posti di lavoro da questi potenziali aggiramenti normativi che pongono i lavoratori in uno stato di permanente ricattabilità.

Principali caratteristiche della proposta legislativa:

– introduzione del diritto di opposizione da esercitare prima dell’avvenuto trasferimento del ramo d’azienda dal cedente al cessionario;

– previsione di un obbligo di informazione a carico del cedente prima della cessione in favore dei singoli lavoratori.

(L’ipotesi alternativa, già proposta in sede parlamentare nel 2007 – proposta di legge n. 2261 – di utilizzo del diritto di opposizione “entro trenta giorni dalla comunicazione individuale al lavoratore dell’intervenuta cessione” potrebbe rivelarsi, a parere di chi scrive, una operazione rischiosa per la concreta tutela del posto di lavoro rispetto alle vicende circolatorie dell’azienda, nel senso che fra il passaggio al nuovo datore di lavoro e l’eventuale rientro alle dipendenze del cedente potrebbero accadere vicende giuridiche, politiche ed economiche tali da rendere difficile il concreto mantenimento dei diritti che il lavoratore avrebbe invece conservato con la società originaria, che frequentemente coincide con imprese di grandi dimensioni dotate di stabilità economica e finanziaria. Pur non condividendo la formulazione proposta, considerato che in questi casi la forma è sostanza, si apprezza l’impegno dei deputati che hanno proposto la modifica – Bugio, Zipponi, Pagliarini, Ferrara, Rocchi, Provera, De Cristofaro – mostrando sensibilità rispetto al grave fenomeno dell’utilizzo abusivo della norma).

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Proposta di legge – Art. 2112 c.c.  – Lidia Undiemi

(La formulazione della proposta di legge è frutto di un costante lavoro sul campo e di un accurato studio della normativa di riferimento al fine di evitare problemi di incompatibilità con l’ordinamento nazionale e comunitario)

 

INTRODUZIONE DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRASFERIMENTO

(co. aggiunto) Ferma restando la previsione di cui al co. 1 del presente articolo, al lavoratore è riconosciuto il diritto ad opporsi al trasferimento automatico del proprio rapporto di lavoro in favore del cessionario e di rimanere conseguentemente alle dipendenze del cedente. Il lavoratore può esercitare questo diritto di opposizione al trasferimento automatico del proprio rapporto di lavoro entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta da parte del cedente contenente l’intenzione di attuare il trasferimento di attività in favore del cessionario, comprese tutte le informazioni utili riguardanti il trasferimento per consentire al lavoratore di potere valutare l’opportunità di esercitare tale diritto di opposizione.