19 giu. – Nessun “elemento probatorio” a dimostrare la sussistenza delle accuse mosse a Silvio Berlusconi dai pm di Milano nell’ambito dell’inchiesta Mediatrade. E’ quanto rileva la seconda sezione penale della Cassazione, spiegando perche’, il 18 maggio scorso, decise di confermare il proscioglimento dell’ex premier, disposto dal gup milanese, dalle contestazioni di appropriazione indebita e frode fiscale, rigettando il ricorso della procura del capoluogo lombardo.
Nella sentenza n.24075 depositata oggi, la Suprema Corte sottolinea che il giudice dell’udienza preliminare ha “correttamente applicato” i principi giurisprudenziali, osservando, “all’esito dell’ampia disamina delle condotte specificamente attribuite a Silvio Berlusconi”, che non e’ stato “offerto dal pm alcun elemento probatorio, preciso e concreto che possa considerarsi apprezzabilmente significativo dell’esistenza in capo all’imputato Silvio Berlusconi di reali poteri gestori della societa’ Mediaset nel periodo di riferimento dei fatti per cui si procede”.
La decisione del gup di dichiarare il non doversi procedere nei confronti dell’ex premier “per non aver commesso il fatto”, data la “totale insufficienza di prove”, risulta “correttamente – scrive la Corte – incensurabilmente fondata sull’indiscusso potere del giudice per l’udienza preliminare di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori oppure inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, in ossequio alla duplice finalita’ di evitare dibattimenti inutili e di non pregiudicare situazioni che non sono immutabili”. (AGI) .