16 – giu La regione Emilia Romagna comunica il cosiddetto decreto per la ricostruzione per le aree del terremoto, che è entrato in vigore ieri.
E’ la somma di tutti i singoli provvedimenti presi in questi frenetici giorni. Intanto, come prima cosa lo stato di emergenza viene esteso al 31 maggio 2013. Il decreto è disponibile qui in formato pdf e più sotto. Per chi ne volesse un riassunto sommario, ecco quello della Regione:
E’ entrato in vigore venerdì 8 giugno il Decreto legge per la ricostruzione. Il provvedimento prevede interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto che il 20 e il 29 maggio 2012 ha interessato ampie zone delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Nel testo sono contenute le modalità per laricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo;contributi a favore delle imprese e disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Il provvedimento – che estende fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza – prevede la nomina dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a Commissari, con l’incarico di coordinare le attività per la ricostruzione. I presidenti potranno avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati.
Il ministero dell’economia e delle finanze ha istituito un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate che prevede due miliardi e mezzo: 500 milioni arrivano dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sui carburanti (2 centesimi al litro), un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 dalla riduzione delle voci di spesa nell’amministrazione pubblica. Inoltre il Fondo sarà alimentato con le risorse dell’Ue.
I Presidenti stabiliranno – sulla base dei danni effettivamente verificatisi – priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse.
Il rafforzamento delle attività di verifica e di messa in sicurezzaIl Governo, anche in base delle indicazioni della Commissione Grandi rischi, sosterrà e rafforzerà le iniziative in atto, assumendo, d’intesa con le Regioni, tutti gli interventi necessari a tutelare le comunità locali, oltre a consentire l’avvio della ricostruzione. Ciò richiederà uno sforzo straordinario in termini di risorse, competenze e strumenti.
La Regione ha chiesto e ottenuto dal Governo – da parte del Commissario per la ricostruzione, d’intesa con Presidenti delle Province, i Sindaci dei Comuni capoluogo di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia e il Dipartimento per la Protezione civile – il potenziamento immediato delle seguenti attività:
- ulteriore rafforzamento, con l’arrivo di un contingente di 300 unità, dei Vigili del Fuoco, che saranno destinate all’accelerazione delle fasi di verifica sulle diverse tipologie di edifici, anche finalizzate alla rapida conclusione della fase di messa in sicurezza preventiva degli stessi;
- attivazione, da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile, in collaborazione con le Università, gli Ordini professionali e i Comuni, del maggior numero possibile di tecnici professionisti nelle zone colpite dal sisma per accelerare ulteriormente le verifiche di agibilità delle strutture;
- attivazione di un contingente militare per aumentare il presidio, ai fini della pubblica sicurezza, in particolare nelle zone rosse dei centri abitati colpiti, come richiesto dagli stessi Sindaci.
Saranno valutate, d’intesa tra il Commissario, il Comitato istituzionale e il Dipartimento per la Protezione civile, ulteriori misure organizzative atte a creare più efficaci presidi di accoglienza nell’ambito delle aree interessate.
[learn_more caption=”DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012 , n. 74″ state=”close”] Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012. (12G0096)
(GU n. 131 del 7-6-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2012
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell’emergenza
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonche’ le delibere del
Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali e’
stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in
ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo;
Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con
cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo
soccorso, all’assistenza della popolazione nonche’ ai primi
interventi provvisionali strettamente necessari alle prime
necessita’, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi
sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e favorire gli interventi di
ricostruzione, la ripresa economica e l’assistenza alle popolazioni
colpite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i
beni e le attivita’ culturali,della giustizia, della difesa, dell’
istruzione, dell’universita’ e della ricerca e delle politiche
agricole alimentari e forestali ;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare
gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e
la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per
i quali e’ stato adottato il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per
l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche’
di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita’ di Commissari
delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati
l’entita’ e l’ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il
processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori
colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere
del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e’ prorogato
fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e’
disciplinato ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i
presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali
coordinano le attivita’ per la ricostruzione dei territori colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva
competenza, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e
per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri
di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del
Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all’articolo 5,
comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi
dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati
dal sisma, adottando idonee modalita’ di coordinamento e
programmazione degli interventi stessi.
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell’emergenza
Art. 2
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze e’ istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per le finalita’ previste dal presente
decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all’articolo 1,
comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ stabilita
la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalita’ previste dal
presente decreto, nonche’ sono determinati criteri generali idonei ad
assicurare, a fini di equita’, la parita’ di trattamento dei soggetti
danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate. La
proposta di riparto e’ basata su criteri oggettivi aventi a
riferimento l’effettivita’ e la quantita’ dei danni subiti e
asseverati delle singole Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di
euro, le risorse derivanti dall’aumento, fino al 31 dicembre 2012,
dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo,
nonche’ dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante
di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell’aumento, pari a 2 centesimi al
litro, e’ disposta con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
dogane. L’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e’ abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite
le modalita’ di individuazione del maggior gettito di competenza
delle autonomie speciali da riservare all’Erario per le finalita’ di
cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
solidarieta’ dell’Unione Europea di cui al regolamento (CE) n.
2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002, nei limiti delle
finalita’ per esse stabilite;
b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici
in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;
c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014,
mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell’elenco allegato
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni
finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonche’ le
conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita’
interno, tali da garantire la neutralita’ in termini di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni. Le predette voci di spesa
possono essere reintegrate con utilizzo dei risparmi derivanti
dall’applicazione dei provvedimenti legislativi, conseguenti
all’attivita’ di razionalizzazione della spesa pubblica in
applicazione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52.
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono
intestate apposite contabilita’ speciali aperte presso la tesoreria
statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le
risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al
finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle
contabilita’ speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle
erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei
territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regioni
rendicontano ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell’emergenza
Art. 3
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad
uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni
di semplificazione procedimentale
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all’articolo 1, i
Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo,
d’intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in
coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, priorita’, modalita’ e percentuali
entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle
risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita’ delle
contabilita’ speciali di cui all’articolo 2, fatte salve le
peculiarita’ regionali. I contributi sono concessi, al netto di
eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai
soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, puo’
essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso
produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati,
in relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di
contributi a favore delle attivita’ produttive, industriali,
agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con
esclusivo fine solidaristico aventi sede o unita’ produttive nei
comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni
a beni mobili di loro proprieta’;
c) la concessione di contributi per i danni alle strutture
adibite ad attivita’ sociali, ricreative, sportive e religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di
interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali
sgombrati dalle competenti autorita’ per gli oneri sostenuti
conseguenti a traslochi e depositi, nonche’ delle risorse necessarie
all’allestimento di alloggi temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione
temporanea delle attivita’ danneggiate dal sisma al fine di
garantirne la continuita’ produttiva.
2. L’accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi
sismici su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012 deve
essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia
giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della
progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli
edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da
parte delle competenti amministrazioni.
3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla
riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e’ vincolato alla
documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati
ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del
codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da piu’ unita’ immobiliari possono essere disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la
meta’ del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita’ immobiliari
ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni
interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga
completata la verifica delle agibilita’ degli edifici e strutture
ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa
perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato,
effettuare il ripristino della agibilita’ degli edifici e delle
strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati
delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con
documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare
il nesso di causalita’ tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e
lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge
della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli
9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30
ottobre 2008, n. 19, i soggetti interessati comunicano ai comuni
della predetta regione l’avvio dei lavori edilizi di ripristino da
eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione
urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, con l’indicazione
del progettista abilitato responsabile della progettazione e della
direzione lavori e della impresa esecutrice, purche’ le costruzioni
non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi
per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione,
allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il
rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare
riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I
soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall’inizio
dei lavori provvedono a presentare la documentazione non gia’
allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta
dell’autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio
nonche’ per la presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica
ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le
strutture.
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita’ produttive
e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di
sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici
iniziati il 20 maggio 2012, di cui all’allegato 1 al presente
decreto, il titolare dell’attivita’ produttiva, in quanto
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve
acquisire la certificazione di agibilita’ sismica rilasciata, a
seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
tecniche vigenti (cap. 8 -costruzioni esistenti, del decreto
ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e
depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente
competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di
coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle
certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma
saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
8. Nelle more dell’esecuzione della suddetta verifica di sicurezza
effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria,
il certificato di agibilita’ sismica potra’ essere rilasciato in
assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali
altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico
incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente
risolte:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e
elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non
adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali
pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura
principale causandone il danneggiamento e il collasso.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovra’
essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi
sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio
nazionale, il livello di sicurezza dovra’ essere definito in misura
pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.
Tale valore dovra’ essere comunque raggiunto nel caso si rendano
necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi
eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento
sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.
11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell’Agenzia regionale
di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione
generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della
Regione Lombardia, nonche’ dell’Unita’ di progetto di Protezione
civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei
Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la
delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle
attivita’. Qualora per l’esecuzione delle opere e degli interventi di
delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale
ovvero l’autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite
sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti
alla meta’. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che
rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere
essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi’ come modificato ed
integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative
norme regionali di attuazione.
12. La delocalizzazione totale o parziale delle attivita’ in
strutture esistenti e situate in prossimita’ delle aziende
danneggiate, e’ autorizzata, previa autocertificazione del
mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle
autorizzazioni ambientali in corso di validita’, salve le dovute
verifiche di agibilita’ dei locali e dei luoghi di lavoro previste
dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro
180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per
l’avvio del procedimento unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 160 del 2010.
13. Al fine di consentire l’immediata ripresa delle attivita’
economiche i Presidenti delle regioni di cui all’articolo 1, comma 2,
sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a
consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali,
attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell’emergenza
Art. 4
Ricostruzione e funzionalita’ degli edifici e dei servizi pubblici
nonche’ interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale
1. I Presidenti delle regioni di cui all’articolo 1, comma 2,
d’intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in
coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse
all’uopo individuate:
a) le modalita’ di predisposizione e di attuazione di un piano di
interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici,
danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all’uso
scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonche’ le caserme
in uso all’amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di
proprieta’ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
b) le modalita’ organizzative per consentire la pronta ripresa
delle attivita’ degli uffici delle amministrazioni statali, degli
enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio
colpito dagli eventi sismici.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera
a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all’articolo 1,
comma 2, avvalendosi del competente provveditorato interregionale
alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali,
che operano nell’ambito delle proprie attivita’ istituzionali, con le
risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Nell’ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti
delle risorse all’uopo individuate, alle esigenze connesse agli
interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di
rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di
rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del
patrimonio culturale danneggiato, nonche’ per l’avvio degli
interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di
restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, si
provvede secondo le modalita’ stabilite d’intesa con il Ministero per
i beni e le attivita’ culturali, d’intesa con il presidente della
regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia
per l’avvio di una successiva fase di ricostruzione.
3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento
agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all’articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, puo’ essere riconosciuta priorita’ nell’utilizzo delle
risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione
di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed
alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo
il rischio sismico; nell’ambito degli interventi gia’ programmati
dalle medesime regioni nell’Accordo di programma vigente, le Regioni
procedono, previo parere del Ministero della salute, alle opportune
rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di
ripristino delle strutture danneggiate.
4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo
dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto, possono essere riprogrammati nell’ambito delle originarie
tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove
gia’ adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine,
provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell’emergenza
Art. 5
Ulteriori interventi a favore delle scuole
1. Al fine di consentire la piu’ tempestiva ripresa della regolare
attivita’ scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica
iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse
individuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazione
dell’articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 169,
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, possono essere destinate alla
messa in sicurezza, all’adeguamento sismico ed alla ricostruzione
degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito della
predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per
l’istruzione, l’universita’ e la ricerca.
2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel
comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a
seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica
eventualmente gia’ predisposti sulla base della previgente normativa
di settore e non ancora attivati, anche con l’inserimento di nuove
opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni
interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al
presente articolo nell’ambito del piano di cui all’articolo 4.
3. Per fronteggiare l’emergenza e nei limiti di durata della
stessa, l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna puo’
adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del
calendario scolastico, di flessibilita’ dell’orario e della durata
delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o
sezioni.
4. Ove necessario, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca e’ autorizzato a emanare un’ordinanza finalizzata a
disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative,
l’effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all’anno
scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell’emergenza
Art. 6
Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari,
rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e
notifica di atti
1. Fino al 31 luglio 2012, sono sospesi i processi civili e
amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione
speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici
giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione
delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause
relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per
l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di
sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per
l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a
quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in
genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso,
la dichiarazione di urgenza e’ fatta dal presidente in calce alla
citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause
gia’ iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del
collegio, egualmente non impugnabile.
2. Fino al 31 luglio 2012, sono altresi’ sospesi i termini per il
compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba
svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui
all’articolo 1, comma 2.
3. Sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, le
udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di
ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori,
con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla
data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni
interessati dal sisma. E’ fatta salva la facolta’ dei soggetti
interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti,
avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita’
lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal
sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche’ dei termini per gli
adempimenti contrattuali e’ sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 luglio
2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E’
fatta salva la facolta’ di rinuncia espressa alla sospensione da
parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine del
periodo. Sono altresi’ sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi
dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i
termini relativi alle procedure concorsuali, nonche’ i termini di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in
misura ridotta, di svolgimento di attivita’ difensiva e per la
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini
di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio
2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad
ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facolta’ degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici
giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell’articolo
1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini
preliminari, nonche’ i termini per proporre querela e sono altresi’
sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla
data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel
procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le
disposizioni di cui all’articolo 240-bis delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una
delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,
era residente nei comuni colpiti dal sisma:
a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini previsti dal
codice di procedura penale a pena di inammissibilita’ o decadenza per
lo svolgimento di attivita’ difensiva e per la proposizione di
reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti
contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone
d’ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012.
8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l’udienza di
convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di
custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei
processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al
comma 7 non opera, altresi’, qualora le parti processuali interessate
o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui
il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi
6 e 7, lettera a), nonche’ durante il tempo in cui il processo e’
rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell’emergenza
Art. 7
Deroga al patto di stabilita’ interno
1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attivita’, su proposta
dei Presidenti di cui all’articolo 1, comma 2, per l’anno 2012, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno
2012, gli obiettivi del patto di stabilita’ dei Comuni di cui
all’articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare
effetti negativi sull’indebitamento netto per un importo complessivo
di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna
e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni
Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma,
valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante
corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all’articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell’emergenza
Art. 8
Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed
assistenziali
1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno
2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000,
n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata
effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute
effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire
dal 20 maggio 2012 e fino all’entrata in vigore del presente
decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza
applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresi’ sospesi fino al
30 settembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo 29
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della
riscossione, nonche’ i termini di prescrizione e decadenza relativi
all’attivita’ degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti
locali e della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed
extragricoli;
5) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo
ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a
immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta’ dello
Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o
pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in
ritardo, purche’ entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione
alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonche’ la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa
tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto
all’Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle
province per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 216, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di
esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle
banche, nonche’ dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi
di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la
previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese
concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonche’ alla base
imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Gli
eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi
causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice
civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e
delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga
sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti
inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali
all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale svolta nei medesimi edifici.
2. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a
mezzo di reti canalizzate, la competente autorita’ di regolazione,
con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20
maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da
emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato
a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei
comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione
in legge del presente decreto, l’autorita’ di regolazione, con propri
provvedimenti disciplina altresi’ le modalita’ di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente
comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore
delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come
individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, individuando anche le
modalita’ per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, purche’ distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o
parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta
sul reddito delle societa’, fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita’ dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di
imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono,
altresi’, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di
cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita’ dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre
2014.
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza
sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche
effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni
coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non
operanti nel territorio.
5. Sono altresi’ sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio
2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle
sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie
e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al
lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da
considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218.
7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei
fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012,
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se
entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a
scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie,
statali o regionali in materia di identificazione e registrazione
degli animali, registrazione e comunicazione delle loro
movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla
(D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio
2007), nonche’ registrazioni dell’impiego del farmaco (D. Lgs.
158/2006 e D. Lgs. 193/2006) che ricadono nell’arco temporale
interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di
marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro
il 30 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 119 del
2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati
inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri
temporanei e’ consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla
direttiva 2008/120/CE.
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi
assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di
pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all’Asse 2 del
Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti nei Comuni
interessati dall’evento sismico -ai sensi dell’articolo 75 del Reg.
CE 1122/2009 -possono mantenere il diritto all’aiuto anche nelle
ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
12. In applicazione dell’articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli
agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall’evento sismico, non
abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in
applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorita’
competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti
erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la
comunicazione all’autorita’ competente, prevista dai sopracitati
articoli, e’ sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da
parte dell’autorita’ preposta della sussistenza di cause di forza
maggiore. In caso di rilevate inadempienze l’Amministrazione
competente attivera’ d’ufficio l’accertamento del nesso di causalita’
tra l’evento calamitoso e l’inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre
2012 l’attivita’ di somministrazione pasti e bevande in deroga ai
limiti previsti all’articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna
n. 4 del 31 marzo 2009.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi,
nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per
consentire l’impegno degli apparati tecnici delle strutture
competenti in materia sismica nell’attivita’ di rilevamento dei danni
e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non
trova applicazione l’obbligo di acquisire, prima dell’inizio lavori,
l’autorizzazione sismica prescritta dall’art. 94, comma 1, del DPR n.
380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di
deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell’emergenza
Art. 9
Differimento di termini per gli enti locali
1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposto il
differimento dei termini per:
1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012;
2) il conto annuale del personale.
Capo II
Interventi per la ripresa economica
Art. 10
Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli
eventi sismici del maggio 2012
1. Per la durata di tre anni dall’entrata in vigore del presente
decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate
nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che
abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l’intervento del
Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e’ concesso, a titolo gratuito e con
priorita’ sugli altri interventi, per un importo massimo garantito
per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli
interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e’
pari all’80 percento dell’ammontare di ciascuna operazione di
finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale
massima di copertura e’ pari al 90 percento dell’importo garantito
dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le
garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di
copertura dell’80 percento.
Capo II
Interventi per la ripresa economica
Art. 11
Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio
2012
1. E’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire,
su ciascuna contabilita’ speciale, in apposita sezione, in favore
della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione
Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del
contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori di
cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito
danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e
29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita’
per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione per l’anno 2012 dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per l’applicazione del presente articolo.
Capo II
Interventi per la ripresa economica
Art. 12
Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti
nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del
maggio 2012
1. Per l’attivita’ di ricerca industriale delle imprese
appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti
dal sisma del maggio 2012, per l’anno 2012, 50 milioni di euro sulla
contabilita’ speciale intestata al Presidente della Regione
Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di
contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni
dagli eventi sismici.
2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita’
di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede
la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti,
tra l’altro, l’ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali
atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per
l’accesso, per l’erogazione e per la revoca dei contributi, le
modalita’ di controllo e di rendicontazione.
3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilita’
speciale intestata al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, relativa al FAR, e’ versata all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all’articolo 2,
comma 1, per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2.
Capo II
Interventi per la ripresa economica
Art. 13
Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi
sismici del maggio 2012
1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all’articolo 2, comma
1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui
all’articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5
milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il
metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea
C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l’accesso alle
garanzie dirette di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n.102.
Capo II
Interventi per la ripresa economica
Art. 14
Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
1. Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre di
risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed
agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l’intera quota di
cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della medesima Regione e’ assicurata dallo Stato, limitatamente alle
annualita’ 2012 e 2013, attraverso le disponibilita’ del Fondo di
rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.
Capo II
Interventi per la ripresa economica
Art. 15
Sostegno al reddito dei lavoratori
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a
prestare attivita’ lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei
confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni
in materia di interventi a sostegno del reddito, puo’ essere
concessa, con le modalita’ stabilite con il decreto di cui al comma
3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita’, con relativa
contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista
dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di
cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di
rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori
autonomi, ivi compresi i titolari di attivita’ di impresa e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attivita’ a causa degli
eventi sismici, e’ riconosciuta, con le modalita’ stabilite con il
decreto di cui al comma 3, una indennita’ una tantum nella misura da
determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite
di spesa indicato al medesimo comma 3.
3. Le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’attuazione
delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni
interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi
1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro
complessivi per l’anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le
provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui
al comma 2. L’onere derivante dal riconoscimento dei predetti
benefici pari a 70 milioni di euro per l’anno 2012 e’ posto a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183.
Capo II
Interventi per la ripresa economica
Art. 16
Promozione turistica
1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio
dell’Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre 2011,
iniziative di informazione anche all’estero sulla fruibilita’ delle
strutture ricettive e del patrimonio culturale.
2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 e’
autorizzata ad affidare nell’anno 2012 con procedura d’urgenza un
incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in
materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori
ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla
situazione recettiva, infrastrutturale e dell’offerta di servizi
nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro
300.000,00 e comunque nell’ambito delle risorse effettivamente
disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Capo III
Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente
Art. 17
Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici
pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e
dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita’ di demolizione
e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni
interessati dagli eventi sismici nonche’ da altri soggetti competenti
o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti
urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e
trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio
individuati al punto 4, in deroga all’articolo 184 del D.Lgs. n. 152
del 2006 fatte salve le situazioni in cui e’ possibile effettuare, in
condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei
rifiuti di cui al presente punto quelli costituiti da lastre o
materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmente
individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le
modalita’ del punto 2.
2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto
occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994,
nel modo seguente:
-In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture,
queste devono essere delimitate e confinate, e l’accessibilita’ deve
poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l’agibilita’
e provvedere all’eventuale messa in sicurezza.
-In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto
compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle
aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto
tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.
-In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere
allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono
devono adottare fin dall’avvio dei lavori le precauzioni standard
(ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di
protezione con suole antiscivolo).
-I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non
devono essere portati all’esterno ma depositati nell’azienda, in
attesa del successivo intervento di bonifica.
-Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte
autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il
materiale, devono presentare all’Organo di Vigilanza competente per
territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell’articolo 256 del
D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanita’
pubblica dell’Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore
lo valuta. I dipartimenti di Sanita’ pubblica individuano un nucleo
di operatori esperti che svolge attivita’ di assistenza alle aziende
e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse
architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore
anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con
valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
Tali materiali sono selezionati e separati all’origine, secondo le
disposizioni delle competenti Autorita’, che ne individuano anche il
luogo di destinazione.
4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorche’ insistenti in
ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono
stati prodotti, senza necessita’ di preventivo e specifico Accordo
fra le Province interessate anche in deroga all’autorizzazione
vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono
essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:
-Comune di Finale Emilia (MO)-Via Canaletto Quattrina di
titolarita’ di FERONIA Srl;
-Comune di Galliera (BO)-Via San Francesco di titolarita’ di
HERAmbiente S.p.A.;
-Comune di Modena-Via Caruso di titolarita’ di HERAmbiente
S.p.A.;
-Comune di Medolla-Via Campana di titolarita’ di AIMAG S.p.A.;
-Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarita’ di AIMAG
S.p.A.;
-Comune di Carpi-Loc. Fossoli-Via Valle di titolarita’ di
AIMAG S.p.A.;
-Comune di Comune di Sant’Agostino (FE), localita’ Molino
Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;
-Comune di Novellara (RE) -Via Levata 64, di SABAR S.p.A;
In caso di ulteriori necessita’ con decreto del Presidente della
Giunta regionale sono individuati gli ulteriori impianti cui e’
possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1.
5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie
derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche’ dalle operazioni di
demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di
seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai
metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER
17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice
CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da
costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci
17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER
20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
(Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36,
ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03* , oppure CER 17.06.04,
ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e
batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34. Ai rifiuti non
altrimenti riciclabili e’ attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero
quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12;
6. I rifiuti di cui al punto 1 sono raccolti oltre che dai gestori
dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche
Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in
possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di
rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a
disposizione dei mezzi ovvero per l’espletamento dell’attivita’ di
carico dei mezzi di trasporto.
7. Il trasporto dei materiali di cui al punto 1 da avviare a
recupero o smaltimento e’ operato a cura delle aziende che gestiscono
il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i
territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o
dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili
del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso
imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della
targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati al
punto 4 e pubblicazione all’albo pretorio dell’elenco delle targhe
dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in
deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro),
193 (FIR) e 188 -ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e
successive modifiche e integrazioni. Le predette attivita’ di
trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi
preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee e’ tenuto a
prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con
oneri a proprio carico.
8. I rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all’ingresso
all’impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti
conferiti.
9. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4
possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a
Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito
preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al
precedente punto 1, nonche’ operazioni di selezione meccanica e
cernita (D13) e (R12) mediante l’utilizzo di impianti mobili a
titolarita’ propria o di imprese terze con essi convenzionate. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo
e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio
all’ambiente secondo le finalita’ della parte quarta del D.Lgs.
152/06 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delle
attivita’ che detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie
sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e
gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in
deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonche’
all’articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attivita’ di gestione
dei rifiuti svolte presso siti gia’ soggetti ad A.I.A., ai sensi del
titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, non
comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere.
Per le suddette attivita’ il gestore e’ tenuto a predisporre
specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita
dagli impianti gestiti sulla base della presente ordinanza; tali
registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-ter del
D.Lgs 152/2006.
10. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4
assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di
cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle
matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonche’ il
loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della
normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la
gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e
dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee),
secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo
recupero o smaltimento.
11. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4
ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al punto 7
senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico
presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in
riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza,
alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole
medesime e nelle loro adiacenze.
12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti
all’assistenza alla popolazione colpita dall’evento sismico potranno
essere smaltiti anche negli impianti di cui al punto 4 secondo il
principio di prossimita’ al fine di agevolare i flussi e ridurre al
minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare
modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale
definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi).
In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda
preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone
comunicazione alla Provincia e all’ARPA territorialmente competenti
che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta.
13. Le Province interessate dall’evento sismico, l’ARPA Emilia
Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata
informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti
alla gestione dell’emergenza.
14. L’ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti
nell’ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il
rispetto del presente articolo.
15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici
competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di
evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei
beni di interesse architettonico, artistico e storico.
16. Le aziende unita’ sanitarie locali assicurano la vigilanza per
gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.
17. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo ed
in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo
smaltimento e all’avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel
limite di 1,5 milioni di euro, nell’ambito delle risorse del Fondo
della Protezione Civile gia’ finalizzate agli interventi conseguenti
al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano
con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Capo III
Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente
Art. 18
Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di
autorizzazioni
1. L’Autorita’ competente puo’ sospendere i procedimenti in corso
di cui alla parte IV -Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in
relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo
di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi
nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta
documentata dei soggetti interessati.
2. Per le attivita’ individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8
(attivita’ soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo
prima dell’adozione dell’ordinanza ed il cui procedimento e’
attualmente in corso, in deroga all’art. 29-octies comma 1 del D.
Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per
180 giorni e la validita’ dell’autorizzazione e’ prorogata sino
all’entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.
3. Per le attivita’ individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8
(attivita’ soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo
entro 180 giorni dalla data di adozione dell’ordinanza, in deroga
all’articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006,
l’istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012
e la validita’ dell’autorizzazione vigente e’ prorogata fino al 30
giugno 2013.
4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli
eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente
ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli
programmati previsti nell’autorizzazione integrata ambientale.
5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e
4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla
normativa vigente per le attivita’ non soggette ad AIA (ovvero non
incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato 8).
Capo III
Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente
Art. 19
Semplificazione di procedure di autorizzazione
1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all’evento
calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto
dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni
ambientali vigenti comunicando all’autorita’ competente le modifiche
non sostanziali e (in deroga all’articolo 29-nonies comma 1 del D.
Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che
definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali)
possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche
comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative
ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al punto 25 puo’
svolgere un’attivita’ di supporto all’azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie.
2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle
attivita’ e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende
danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova
autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA
ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La Regione
Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita
da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP,
integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri
Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL,
TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio,
cui e’ affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato,
degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo
modalita’ che saranno individuate al momento dell’istituzione,
consentendo anche l’inoltro cartaceo della documentazione per le
procedure suddette, con la finalita’ di accelerare la tempistica e la
semplificazione dei procedimenti nell’osservanza dei vincoli
paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed
archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei
procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione
previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4
per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della
Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione
Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le
procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale] ed in materia
di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006] sono
ridotti alla meta’, con arrotondamento all’unita’ superiore.
Capo III
Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente
Art. 20
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 2, comma 3,
3, 4, 8, comma 3, e 13 del presente decreto si provvede, nei limiti
delle risorse del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l’attuazione del presente decreto.
Capo III
Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 6 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze
Cancellieri, Ministro dell’interno
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Balduzzi, Ministro della salute
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Ornaghi, Ministro per i beni e le attivita’ culturali
Severino, Ministro della giustizia
Di Paola, Ministro della difesa
Profumo, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Severino
Capo III
Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente
Allegato 1
(Art. 3, comma 7)
Parte di provvedimento in formato grafico
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