La sentenza n. 4516 del 21.03.2012 della Corte prende di mira tutti gli avvisi di riscossione notificati dopo il giugno 2008.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dell’agenzia delle Entrate avverso la sentenza di una commissione regionale che aveva stabilito l’obbligatorietà dell’indicazione in dettaglio degli interessi richiesti al contribuente con l’indicazione dei relativi saggi percentuali.
Da questa sentenza ne discende che devono considerarsi nulle le cartelle che:
1) non contengono l’indicazione della base di calcolo degli interessi: ossia omettano di indicare, in modo dettagliato, le aliquote applicate per ciascuna annualità di mora. Saranno quindi illegittime “tutte le cartelle che riportino solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità”.
È irrilevante che l’accertamento si sia concluso e che il cittadino ne sia già stato messo a conoscenza. Non importa neanche che la cartella sia stata emessa sulla base di una sentenza divenuta definitiva e che gli interessi siano stati calcolati sulla base dell’art. 20 del DPR n. 602 del 1973.
2) non contengono il nome e la sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento (si tratta delle cosiddette “cartelle mute”)
Le cartelle invece che siano state notificate prima del giugno 2008 restano valide. informarezzo.com