BRUXELLES, 13 DIC – Uno Stato membro non puo’ negare il sussidio casa a un cittadino di un paese terzo poiche’ quest’ultimo ha diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell’Ue in tema di prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale: questa la posizione espressa oggi dall’avvocato generale della Corte di Giustizia europea in vista della sentenza che sara’ emessa su una causa avviata da un cittadino albanese, Servet Kamberaj, residente nella Provincia Autonoma di Bolzano dal 1994.
Kamberaj ha ricevuto il sussidio casa fino al 2008, ma nel 2009 l’Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia gli ha negato il contributo spiegando che lo stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi era esaurito. Tuttavia, Kamberaj si e’ rivolto al Tribunale di Bolzano sostenendo che la legge provinciale e’ incompatibile con le direttive comunitarie del 2000 (la 2000/43 sulla parita’ di trattamento) e del 2003 (la 2003/109/CE sullo status dei cittadini di paesi terzi).
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale – Yves Bot – ha ricordato oggi anzitutto che il ”soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale”. Inoltre, la Corte ha sottolineato che gli Stati membri non hanno un margine di manovra ”illimitato” quando si tratta di decidere l’entita’ degli aiuti.
In primo luogo, infatti, ”il margine di manovra riconosciuto agli Stati membri non può pregiudicare l’obiettivo e l’effetto utile della direttiva, ossia l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri”.
In secondo luogo,” gli Stati membri, quando recepiscono una direttiva, debbono tenere conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che menziona espressamente l”assistenza abitativa”.
(ANSA)